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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12206/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania che, in decisione di rinvio dopo annullamento, ha rigettato la richiesta di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare). Il ricorrente deduceva: (i) nullità assoluta delle notifiche successive alla sentenza di annullamento perché indirizzate alla PEC "avv. Francesco Ruggeri" anziché a quella del difensore di fiducia "Francesco Ruggieri"; (ii) carenza di motivazione, poiché il Tribunale non avrebbe considerato le memorie difensive del 22/05/2019 e del 18/03/2020 che sollevavano l'inesattezza delle notifiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto preclusa la possibilità di dedurre nullità verificatesi nei precedenti gradi nel giudizio di rinvio (art. 627, comma 4, c.p.p.) e ha osservato che la partecipazione, tramite sostituto processuale, all'udienza del 10/03/2021 ha sanato l'irregolarità relativa alle notifiche. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui i profili di motivazione non possono essere denunciati in cassazione come questioni di diritto ai sensi di art. 606, comma 1, lett. e). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 4, cod. proc. pen.

    Nel giudizio di rinvio non possono rilevarsi nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi.

    La Corte ha ritenuto che le nullità intervenute nei precedenti gradi non possano essere nuovamente dedotte nel giudizio di rinvio, per cui il vizio di notifica contestato non poteva essere valorizzato in questa sede.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto

    La Corte ha rilevato che le contestazioni di ordine giuridico non possono essere trasformate in motivi di cassazione per carenza di motivazione; per le questioni di diritto va dedotta la violazione di legge.

  • art. 102, cod. proc. pen.

    sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen.

    La comparizione tramite sostituto processuale è stata valutata come partecipazione effettiva della difesa, sufficiente a sanare l'irregolarità della notifica.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

    In caso di inammissibilità la Corte ha applicato l'art. 616 per irrogare al ricorrente le spese processuali e la somma a favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (richiamato in relazione ai limiti di deduzione dei motivi)

    Richiama i limiti procedurali nella esposizione dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha valutato il ricorso nei limiti consentiti.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176

    trasmesse le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con l. 18/12/2020, n.176

    La Corte ha ricevuto e valutato le conclusioni scritte del P.G. conformemente alla disciplina emergenziale richiamata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio le nullità verificatesi nei precedenti gradi non sono sollevabili: chi intende contestare nullità deve farlo nelle sedi e nei tempi in cui la norma consente, pena la preclusione.
  • La partecipazione volontaria del difensore o di un sostituto processuale all'udienza può sanare vizi di notifica; l'assenza di una preventiva rinnovazione della notifica può risultare vana quando la difesa abbia effettivamente preso parte al procedimento.
  • Le questioni di diritto non possono essere mutate in motivi di cassazione per carenza di motivazione: per ottenere tutela occorre dedurre la violazione di norme di legge e i relativi profili di diritto, non la mera asserita insufficiente motivazione.
  • Prima di proporre ricorso in cassazione è essenziale verificare la correttezza dell'impugnazione e la rilevanza delle censure: ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne per spese e pagamento di somme a favore della Cassa delle Ammende.
  • Quando si contesta una notifica irregolare, è importante sollevare tempestivamente il vizio e adottare misure processuali idonee (es. istanze immediate, richieste di rinnovazione o riserva) per non vedere preclusa la questione in sede successiva.

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