Cassazione Civile, Ordinanza n. 22660/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Il procedimento trae origine da un decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di protezione internazionale. Il Pubblico Ministero aveva proposto opposizione avverso tale decreto, ma il Tribunale di Roma l’ha dichiarata inammissibile ritenendo non dimostrato che il decreto fosse stato comunicato al P.M. almeno trenta giorni prima della proposizione dell’opposizione. Secondo il Tribunale, dalle risultanze del fascicolo telematico doveva presumersi una comunicazione equipollente e, quindi, il termine di trenta giorni era decorso. Nel ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo che all’Ufficio del P.M. non era pervenuta alcuna rituale comunicazione e che la schermata SICID non poteva provarla, anche perché l’Ufficio era dotato di PEC; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito non aveva valorizzato l’attestazione del Direttore amministrativo della Procura da cui risultava che nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettivamente eseguita.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che contro il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 115/2002 e dell’art. 15 d.lgs. 150/2011; in assenza di comunicazione o notificazione del decreto, si applica il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ha osservato che, nel caso concreto, il decreto era stato emesso il 28 novembre 2018 e l’opposizione era stata proposta il 19 dicembre 2019, quindi comunque oltre il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c. Pertanto, anche a voler escludere una valida comunicazione, il provvedimento era ormai definitivo per decorso del termine lungo. Il ricorso è stato rigettato; nessuna pronuncia sulle spese, perché il ricorrente era un ufficio del pubblico ministero e gli intimati non avevano svolto difese. Nessun ulteriore contributo unificato è stato posto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 84 d.P.R. 115/2002
Il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere comunicato e può essere opposto ai sensi dell’art. 170.
art. 170 d.P.R. 115/2002
È il rimedio esperibile avverso il decreto di liquidazione del compenso.
art. 15 d.lgs. 150/2011
Disciplina l’opposizione al decreto di liquidazione; in mancanza di una previsione espressa sul termine, si applica la regola generale del termine di impugnazione.
art. 702-quater c.p.c.
Il decreto viene equiparato all’ordinanza del giudice monocratico ai fini del regime impugnatorio.
art. 327 c.p.c.
In mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento impugnato, si applica il termine lungo di impugnazione anche al rito speciale ex d.lgs. 150/2011.
art. 136 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alla ritualità della comunicazione del decreto.
art. 2697 c.c.
Invocato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova in ordine alla mancata ricezione della comunicazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato l’opposizione va proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in difetto di tali adempimenti, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
- Ai procedimenti di opposizione disciplinati dal d.lgs. 150/2011 si applica, in mancanza di una disciplina speciale del termine, la regola generale del termine lungo d’impugnazione.
- La contestazione della mancata comunicazione del provvedimento non è decisiva quando, alla data di proposizione dell’opposizione, sia comunque già decorso il termine lungo di impugnazione, con conseguente definitività del decreto.
- Quando il ricorso è proposto da un ufficio del pubblico ministero, non segue la condanna alle spese processuali; se gli intimati non si difendono, non vi è pronuncia sulle spese.
- rami
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