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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18891/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dirigente comunale che, quale vicesegretario in sostituzione del segretario comunale, aveva svolto attività di rogito e aveva percepito per anni somme qualificate come "diritti di rogito". Il dirigente aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto a tali compensi e la condanna del Comune al pagamento di ulteriori somme; il Comune, a sua volta, aveva proposto domanda riconvenzionale per la restituzione di quanto già versato a tale titolo prima dell’entrata in vigore del CCNL 22 febbraio 2006, sostenendo che quei pagamenti fossero privi di base contrattuale e quindi indebitamente corrisposti. Dopo un primo giudizio di merito, un precedente ricorso per cassazione del Comune aveva portato a cassazione con rinvio, poiché questa Corte aveva già escluso che, in base all’art. 29 del CCNL 23 dicembre 1999, potesse riconoscersi al vicesegretario un compenso per diritti di rogito in assenza di specifica previsione collettiva, e aveva affermato che tali somme non potevano essere automaticamente ricondotte alla retribuzione di risultato. Nel giudizio di rinvio, però, la Corte d’appello aveva nuovamente respinto la domanda restitutoria del Comune ritenendo che i pagamenti non fossero sine titulo, perché giustificati dall’attività svolta e autorizzati dall’ente, richiamando anche l’art. 25 del CCNL 2006. Il Comune ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 2033 c.c., delle norme sul trattamento economico del dirigente contrattualizzato e dei limiti del giudizio di rinvio, lamentando che la Corte territoriale avesse disatteso il principio di diritto già enunciato e avesse negato l’indebito oggettivo nonostante l’assenza di un valido titolo contrattuale per i compensi in discussione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso del Comune. Ha ritenuto che la Corte d’appello di rinvio non si fosse uniformata al principio di diritto già fissato nella sentenza rescindente n. 21166/2019, poiché aveva attribuito rilievo alla concreta attività resa, all’autorizzazione dell’ente e alla disciplina sopravvenuta del CCNL 2006, mentre il punto decisivo era che, per il periodo in contestazione, mancava un titolo contrattuale collettivo idoneo a giustificare i diritti di rogito. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui, nell’impiego pubblico contrattualizzato, un trattamento economico superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva è nullo e le somme indebitamente erogate sono ripetibili ex art. 2033 c.c., ferma restando la necessità di rispettare, nella fase di recupero, i principi di buona fede e tutela dell’affidamento secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza costituzionale. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, che dovrà riesaminare la domanda di restituzione attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    l’indebito oggettivo è ripetibile quando un’emolumento è stato corrisposto senza valido titolo; nel pubblico impiego contrattualizzato il pagamento di somme non previste dalla contrattazione collettiva integra un indebito recuperabile, salvo le cautele derivanti dalla buona fede nella fase di ripetizione

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    viene richiamato come norma sull’onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, che impedisce riconoscimenti ulteriori se non previsti dalla contrattazione collettiva

  • art. 32 CCNL 23.12.1999

    richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento economico dirigenziale e ai limiti di attribuzione di compensi ulteriori

  • art. 10 CCNL 31.03.1999

    invocato dal ricorrente a sostegno del principio di onnicomprensività del trattamento retributivo

  • art. 29 CCNL 23 dicembre 1999, Comparto Regioni-Enti Locali Area della dirigenza 1998-2001

    secondo la precedente sentenza rescindente non prevedeva un compenso specifico per i diritti di rogito del vicesegretario e non consentiva di attribuirli per il periodo anteriore al CCNL 2006

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione

  • art. 304 c.p.c.

    richiamato per censurare la violazione delle regole che governano il giudizio di rinvio

  • art. 25 CCNL 2006

    richiamato dalla Corte territoriale, ma ritenuto irrilevante per legittimare retroattivamente compensi maturati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore

  • art. 1175 c.c.

    è indicato dalla Corte costituzionale come base della tutela dell’affidamento e della buona fede nella fase di recupero dell’indebito, potendo comportare temporanea inesigibilità o rateizzazione

  • art. 97 Cost.

    richiamato per affermare l’esigenza di ripristino della legalità nella spesa pubblica mediante recupero delle somme illegittimamente erogate

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, un emolumento è dovuto solo se trova base nella contrattazione collettiva applicabile al periodo considerato; la mera prestazione di fatto o l’autorizzazione interna dell’amministrazione non sono sufficienti a fondare il diritto al compenso.
  • Se il giudice di legittimità ha enunciato un principio di diritto nel cassare la sentenza, il giudice del rinvio non può riesaminare la vicenda in modo incompatibile con tale principio, né fondare la decisione su presupposti già esclusi dalla sentenza rescindente.
  • Le somme corrisposte al dipendente pubblico in assenza di valido titolo contrattuale costituiscono indebito oggettivo ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c.; la successiva disciplina collettiva non sana retroattivamente il difetto originario di titolo per il passato.
  • La buona fede e la tutela dell’affidamento non eliminano il diritto alla ripetizione dell’indebito, ma incidono sulle modalità di esercizio della pretesa restitutoria, potendo giustificare temperamenti quali la rateizzazione o la temporanea inesigibilità totale o parziale.
  • Nel giudizio di ripetizione di indebito relativo a trattamenti retributivi pubblici illegittimamente erogati, il controllo del giudice deve distinguere tra esistenza del titolo per il pagamento e modalità di recupero delle somme, che vanno conformate ai principi di correttezza e buona fede.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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