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Parere

Parere n. 1162/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro Ministero della Difesa per l’annullamento del decreto della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D AB05933 REG2024 0076545 del 5 febbraio 2024, notificato il 19 febbraio 2024, nonché, in via derivata, la scheda valutativa n. 70, relativa al periodo 10 giugno 2022 – 9 giugno 2023

Giustizia amministrativa202401172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Annullamento del decreto della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D AB05933 REG2024 0076545 del 5 febbraio 2024, di rigetto del ricorso gerarchico, e della scheda valutativa n. 70 relativa al periodo 10 giugno 2022 – 9 giugno 2023

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e, in via derivata, la scheda valutativa con cui gli era stato attribuito un giudizio inferiore alla media. Ha dedotto difetto di motivazione, carenza dei presupposti, violazione dei principi di imparzialità e dell’obbligo di astensione, conflitto di interessi del superiore compilatore, illogicità della valutazione, rilevanza di un comando interinale di 22 giorni, violazione della disciplina sulla tempestività della documentazione caratteristica e travisamento delle date di notifica della precedente scheda valutativa n. 69.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione istruttoria dell’Amministrazione era stata trasmessa al ricorrente, e ha esaminato congiuntamente le censure. Ha escluso l’obbligo di astensione del compilatore: non ricorrevano le ipotesi tassative riconducibili all’art. 51 c.p.c., né era stata provata una situazione di inimicizia grave derivante da interessi personali, o un conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990. Le frizioni tra superiore e dipendente, le valutazioni negative, la proposta di trasferimento per incompatibilità ambientale e il diniego di accesso agli atti sono state ricondotte a fisiologiche dinamiche gerarchiche. La scheda valutativa, confermata dal revisore, è stata ritenuta adeguatamente fondata su una valutazione globale del servizio, con riferimento a rendimento, affidabilità, preparazione tecnico-professionale, capacità organizzativa, iniziativa, autonomia, collaborazione e disponibilità a recepire le indicazioni dei superiori. Le contestazioni del ricorrente sono state considerate una personale opinione dissenziente, non supportata da elementi obiettivi idonei a smentire i fatti posti a fondamento del giudizio. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che il rigetto del ricorso gerarchico si fondasse anche sulle controdeduzioni del valutatore, trattandosi di un ordinario elemento istruttorio. Il comando interinale è stato considerato una mera sostituzione temporanea, priva di riflessi sulla valutazione caratteristica. Quanto alla precedente scheda n. 69, il termine previsto dalla circolare del 23 dicembre 2008 è stato qualificato come ordinatorio e, comunque, la dedotta tardività non avrebbe inciso sulla legittimità della valutazione relativa al periodo successivo. L’eventuale erronea indicazione dell’anno di notifica è stata qualificata come mero errore materiale inidoneo a incidere sulla ratio decidendi. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Osservazioni

Obbligo di astensione e conflitto di interessi

L’obbligo di astensione non è stato ritenuto configurabile in assenza di una specifica ipotesi riconducibile all’art. 51 c.p.c., di un’inimicizia grave fondata su interessi personali o di una situazione di interesse personale o di terzi rilevante ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990. Le frizioni gerarchiche, le precedenti valutazioni negative, il trasferimento per incompatibilità ambientale e il diniego di accesso agli atti non dimostrano, di per sé, un conflitto di interessi.

Motivazione e attendibilità della scheda valutativa

La scheda valutativa è stata ritenuta sufficientemente motivata perché fondata su una valutazione globale del servizio e su plurimi profili concreti relativi a rendimento, preparazione, affidabilità, capacità organizzativa, iniziativa, autonomia e rapporti professionali. Le contestazioni del ricorrente, non accompagnate da adeguati elementi obiettivi, non sono idonee a sostituire il giudizio dell’Amministrazione.

Istruttoria del ricorso gerarchico

L’utilizzo delle controdeduzioni del medesimo ufficio che aveva adottato l’atto impugnato non integra violazione dell’obbligo di astensione o conflitto di interessi, essendo fisiologico che l’autorità gerarchica acquisisca informazioni e chiarimenti dall’ufficio autore dell’atto nell’ambito dell’istruttoria del ricorso.

Comando interinale

Il comando interinale svolto per 22 giorni è stato qualificato come mera sostituzione temporanea, priva di incidenza sulla valutazione caratteristica del periodo.

Tempestività della documentazione caratteristica

La disciplina richiamata dalla circolare del 23 dicembre 2008 prevede termini ordinatori e non perentori. In ogni caso, la dedotta tardività della notifica della scheda n. 69 non è stata ritenuta idonea a incidere sulla legittimità della scheda relativa a un periodo successivo.

Errore nella data di notifica della scheda n. 69

L’eventuale indicazione dell’anno 2023 anziché 2022 è stata qualificata come mero errore materiale, inidoneo a incidere sulla decisione, fondata sull’autonomia dei giudizi relativi ai diversi periodi di valutazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorso straordinario è stato esaminato quale rimedio giustiziale avverso il decreto di rigetto del ricorso gerarchico e la scheda valutativa.

  • art. 6-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il conflitto di interessi richiede la titolarità, da parte del funzionario, di interessi personali propri o di terzi la cui soddisfazione possa entrare in contrasto con l’interesse perseguito nell’esercizio della funzione; tale situazione deve essere provata in modo certo ed inequivoco.

  • art. 51 c.p.c.

    Le ipotesi di obbligo di astensione sono state considerate tassative; l’inimicizia grave rileva soltanto se riconducibile a motivi personali estranei all’esercizio della funzione.

  • circ. prot. M_D GMIL V SS 0610740 del 23 dicembre 2008

    I termini relativi alla tempestività della documentazione caratteristica sono stati qualificati come ordinatori e non perentori.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stata disposta la tutela dell’identità del ricorrente e dei terzi mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate a fondamento della protezione dei dati personali e dell’oscuramento identificativo.

Massime di principio

  • L’obbligo di astensione del valutatore non deriva dalla mera esistenza di rapporti conflittuali o di precedenti giudizi negativi sul dipendente, ma richiede la concreta riconducibilità della situazione a un’ipotesi normativa di astensione o a un interesse personale, proprio o di terzi, adeguatamente provato.
  • Le fisiologiche frizioni proprie del rapporto gerarchico, comprese le contestazioni disciplinari o professionali, le valutazioni negative, le proposte di trasferimento per incompatibilità ambientale e i dinieghi di accesso agli atti, non dimostrano di per sé inimicizia grave o conflitto di interessi del superiore valutatore.
  • La valutazione caratteristica del personale militare costituisce un giudizio globale sul servizio prestato e può fondarsi sulla considerazione complessiva di rendimento, affidabilità, preparazione, capacità organizzativa, iniziativa, autonomia e comportamento professionale; il sindacato non può ridursi alla contrapposizione di una personale opinione del valutato priva di elementi obiettivi.
  • Nell’istruttoria di un ricorso gerarchico è fisiologico che l’autorità decidente acquisisca chiarimenti e controdeduzioni dall’ufficio che ha adottato l’atto impugnato; tale acquisizione non integra, di per sé, un conflitto di interessi o una violazione dell’obbligo di astensione.
  • I termini previsti per la formazione o notificazione della documentazione caratteristica, ove qualificati come ordinatori, non determinano automaticamente l’illegittimità dell’atto in caso di inosservanza; occorre inoltre dimostrare una concreta incidenza del ritardo sulla valutazione contestata.
  • L’errore materiale relativo a una data non incide sulla legittimità del provvedimento quando non altera la ratio decisoria né la considerazione dell’autonomia dei giudizi riferiti a periodi valutativi distinti.

Ricorso straordinario contro la valutazione caratteristica di un luogotenente dei Carabinieri

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un luogotenente dell’Arma dei Carabinieri contro il decreto della Direzione Generale per il Personale Militare che aveva respinto il ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa n. 70, relativa al periodo 10 giugno 2022 – 9 giugno 2023. La scheda aveva attribuito al militare un giudizio inferiore alla media.

Premesse e svolgimento del procedimento

La scheda era stata compilata dal comandante della Stazione Carabinieri competente e successivamente revisionata dal comandante della Compagnia. Il ricorrente aveva dedotto, in sede gerarchica e poi con ricorso straordinario, l’ingiustizia e l’illegittimità del giudizio, lamentando in particolare abuso di potere, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, ostilità del superiore, violazione dell’imparzialità e dell’obbligo di astensione.

Il Ministero della Difesa ha trasmesso la relazione istruttoria, concludendo per il rigetto del ricorso. La Sezione ha preliminarmente rilevato che il contraddittorio era stato rispettato, poiché la relazione era stata trasmessa al ricorrente.

Censure relative all’astensione e al conflitto di interessi

Il ricorrente sosteneva che il compilatore avrebbe dovuto astenersi per l’esistenza di un rapporto personale e professionale conflittuale, desumibile anche dal successivo trasferimento d’ufficio per incompatibilità e dal diniego di accesso agli atti precedentemente adottato dal superiore.

Il Consiglio di Stato ha respinto la censura. L’obbligo di astensione è stato ricondotto alle ipotesi tassative dell’art. 51 c.p.c.; il ricorrente non aveva indicato una specifica fattispecie applicabile. Anche l’inimicizia grave, per assumere rilievo, deve derivare da motivi personali estranei all’esercizio della funzione.

È stata esclusa anche la configurabilità del conflitto di interessi previsto dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990, poiché non era stata fornita la prova certa ed inequivoca della titolarità di interessi personali del valutatore o di terzi incompatibili con l’interesse pubblico perseguito.

La Sezione ha precisato che non costituiscono, di per sé, cause di astensione la contestazione di condotte professionali inidonee, l’espressione di giudizi negativi, la proposta di trasferimento per incompatibilità ambientale o il diniego di accesso agli atti. Tali circostanze sono state ricondotte alle fisiologiche dinamiche del rapporto gerarchico.

Valutazione della scheda caratteristica

La scheda, confermata dal revisore, conteneva un giudizio complessivo negativo fondato sulla valutazione globale del servizio. In particolare, erano stati rilevati un rendimento non adeguato al grado e all’anzianità, approssimazione e superficialità nello svolgimento dei compiti, incertezze operative, limitata capacità decisionale e gestione non sempre puntuale delle responsabilità.

La scheda evidenziava inoltre un insufficiente incremento dell’impegno nonostante i richiami dei superiori, una ridotta assunzione di responsabilità, una limitata disponibilità a recepire indicazioni e correzioni, lacune tecnico-professionali, difficoltà nella gestione del personale e delle risorse, nonché capacità organizzative, collaborative e di iniziativa ritenute deboli.

Secondo la Sezione, le doglianze di difetto di motivazione, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti si risolvevano in una personale opinione dissenziente rispetto a conclusioni non irragionevoli. Il ricorrente non aveva contestato con adeguati elementi obiettivi i fatti posti a fondamento della valutazione.

Altri motivi esaminati

La circostanza che il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avesse utilizzato anche le controdeduzioni del valutatore è stata ritenuta priva di rilievo giuridico. Nell’istruttoria del ricorso gerarchico è infatti fisiologico che l’autorità decidente chieda chiarimenti all’ufficio che ha adottato l’atto impugnato.

Il comando interinale svolto dal ricorrente per 22 giorni nel 2022 è stato considerato una mera sostituzione temporanea, priva di riflessi sulla valutazione caratteristica.

Quanto alla precedente scheda n. 69, la Sezione ha ritenuto che la disciplina sulla tempestività della documentazione caratteristica contenuta nella circolare del 23 dicembre 2008 prevedesse termini ordinatori e non perentori. Inoltre, non era stato dimostrato che la dedotta tardività della notifica avesse inciso sulla successiva scheda n. 70.

L’eventuale indicazione errata dell’anno di notifica della scheda n. 69 nel decreto impugnato è stata qualificata come mero errore materiale, inidoneo a incidere sulla decisione, fondata sull’autonomia dei giudizi riferiti a periodi diversi.

Conclusioni

La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, ritenendo infondate tutte le censure proposte. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente e dei terzi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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