Sentenza n. 2467/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 12277/2018 del 30/05/2018 (n. R.G. 34472/2018) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nominando, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell'esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Roma
Esito
Favorevole al resistente (ente inadempiente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 12277/2018 emesso dal Tribunale ordinario di Roma, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento del Comune. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Comune aveva adempiuto al titolo esecutivo e ha manifestato l'intenzione di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La dichiarazione non rispettava le formalità dell'art. 84 c.p.a., poiché mancava il mandato speciale al difensore o la sottoscrizione personale del legale rappresentante e non era stata notificata al Comune intimato.
La decisione
Il TAR ha escluso che la dichiarazione producesse l'estinzione del giudizio, poiché priva dei requisiti formali previsti dall'art. 84 c.p.a. Tuttavia, ha ritenuto che essa dimostrasse la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione di merito, conseguente all'avvenuto adempimento del Comune al titolo esecutivo. Il ricorso per ottemperanza è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, considerata la mancata costituzione del Comune e la richiesta della ricorrente di compensarle.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
la dichiarazione di rinuncia è priva dei requisiti formali richiesti affinché possa prodursi l'effetto estintivo del giudizio
La rinuncia al ricorso produce l'estinzione soltanto se presenta le formalità previste dalla norma, tra cui il mandato speciale al difensore o la sottoscrizione personale della parte e la notificazione alle altre parti costituite o, secondo quanto rilevante nel caso, alla parte intimata.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il presente gravame vada dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta assenza di interesse alla decisione di merito determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non determina l'estinzione del giudizio se non sono rispettate le formalità previste dall'art. 84 c.p.a., inclusi il mandato speciale al difensore o la sottoscrizione personale della parte e la notificazione alla controparte nei casi richiesti.
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie spontaneamente al titolo esecutivo, viene meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, anche se la dichiarazione di rinuncia è formalmente inefficace.
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