Cassazione Civile, Ordinanza n. 36246/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di un proprietario confinante volta ad accertare il confine tra due fondi limitrofi e a dichiarare la libertà del proprio immobile da una servitù di passaggio vantata dall'altra parte, con conseguente ordine di rimozione di un ponticello in legno e di due rampe di accesso realizzati su un tratto di circa 40 mq. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, individuando anche il confine sulla base delle risultanze tecniche, e la decisione era stata confermata in appello. La società proprietaria del fondo servente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 950 c.c. e delle regole sull'onere di allegazione e prova, lamentando che la Corte d'appello avesse escluso la perizia integrativa del CTU e avesse determinato il confine facendo ricorso in modo residuale alle mappe catastali, senza valorizzare la situazione di fatto dei luoghi accertata dal consulente; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 102 c.p.c. e delle norme sul litisconsorzio necessario, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti di un terzo indicato come proprietario o possessore di una porzione del fondo sottostante il ponticello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo, ritenendo non dimostrata in modo univoco la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del terzo indicato dalla ricorrente, anche perché dai documenti richiamati non emergeva con certezza che quel soggetto fosse litisconsorte necessario né che il ponticello insistesse su un bene di sua esclusiva proprietà. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che nel regolamento di confini il giudice deve valutare tutti gli elementi utili di prova, compresa la situazione di fatto dei luoghi, e solo in ultima istanza ricorrere alle mappe catastali come criterio sussidiario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione del confine attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
Nell'azione di regolamento di confini il giudice può avvalersi di ogni elemento di prova utile per individuare l'esatta linea di confine; le risultanze catastali hanno carattere sussidiario e residuale, utilizzabili solo in ultima istanza.
art. 102 c.p.c.
La deduzione del difetto di integrità del contraddittorio richiede che il ricorrente indichi nominativamente i pretermessi e provi i presupposti di fatto e di diritto della loro qualità di litisconsorti necessari.
art. 354 c.p.c.
In sede di legittimità la violazione del difetto di contraddittorio è scrutinabile solo se gli elementi che rivelano la necessità dell'integrazione emergono con chiarezza dagli atti già acquisiti, senza bisogno di ulteriori indagini di merito.
Massime di principio
- Nell'azione di regolamento di confini incombe su entrambe le parti l'allegazione e la prova di elementi idonei a individuare la linea divisoria, ma il giudice non è vincolato a un criterio rigido di soccombenza probatoria e deve privilegiare tutti i dati attendibili disponibili.
- La situazione di fatto dei luoghi, specie se storica e coerente con le caratteristiche del terreno, può essere valorizzata come elemento probatorio nella determinazione del confine; le mappe catastali hanno funzione soltanto sussidiaria e residuale.
- Non è legittimo espungere dall'istruttoria una consulenza integrativa disposta proprio per colmare le lacune di una precedente CTU senza valutare se essa abbia effettivamente fornito elementi utili alla decisione.
- La censura per difetto di litisconsorzio necessario è ammissibile solo se il ricorrente indica con precisione i soggetti pretermessi e dimostra dai dati già acquisiti la loro necessaria partecipazione al giudizio; il dubbio sui presupposti ricade su chi eccepisce.
- Quando la fondatezza del litisconsorzio necessario richiederebbe una nuova attività istruttoria in fatto, la Corte di cassazione non può ravvisare la violazione dell'art. 102 c.p.c. solo sulla base di una ricostruzione incerta o meramente assertiva.
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