Cassazione Civile, Ordinanza n. 15174/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo di una fornitura avente ad oggetto progettazione, realizzazione e montaggio di un locale/sala giochi. La parte opponente deduceva che l'arredamento e il montaggio presentassero difformità rispetto al preventivo e gravi difetti, oltre alla mancata produzione di certificazioni di conformità del materiale e degli impianti. In primo grado l'opposizione era stata respinta per tardività della denuncia dei vizi; in appello la soccombente sosteneva che la denuncia fosse invece tempestiva e che il giudice avesse omesso di valutare alcuni elementi probatori, tra cui l'attendibilità dei testi e l'assenza di certificazioni. In cassazione articolava tre motivi: 1) omesso esame e erronea ritenuta mancata proposizione della domanda di riduzione del prezzo, che assumeva essere stata formulata già nell'atto di opposizione; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 1668 e 2226 c.c., sostenendo che la scoperta dei vizi coincidesse con il completamento dei lavori e quindi la denuncia fosse tempestiva; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al mancato rilascio delle certificazioni di conformità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, innanzitutto, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per mancata indicazione e trascrizione nel ricorso del contenuto degli atti e documenti richiamati a fondamento delle censure. Ha poi ritenuto inammissibile il primo motivo per effetto dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Infine ha osservato che il secondo motivo si risolveva in una mera contrapposizione alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva accertato che le difformità erano state percepite o comunque percepibili già al momento del montaggio e che la denuncia era stata proposta solo dopo il decorso del termine. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
le censure formulate non superano i limiti del sindacato di legittimità quando si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio o non colgono la ratio decidendi.
art. 366 c.p.c.
il ricorso è inammissibile se non riproduce o specifica il contenuto degli atti e documenti su cui si fondano le doglianze.
art. 348-ter c.p.c.
il motivo che tende a contestare una decisione conforme nei gradi di merito è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.
art. 1668 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di garanzia per difformità e vizi dell'opera, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 2226 c.c.
richiamato dalla ricorrente per la disciplina della denuncia dei vizi nell'appalto/prestazione d'opera, senza esame di merito per ragioni processuali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile rispettare l'onere di specificazione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: il ricorrente deve indicare e trascrivere, almeno nei passaggi rilevanti, gli atti e i documenti su cui fonda le censure, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- Le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. non possono essere usate per ottenere un nuovo giudizio di merito sulla valutazione del materiale probatorio, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
- Quando l'appello è definito con sentenza conforme rispetto al primo grado, opera la limitazione di cui all'art. 348-ter c.p.c. che restringe ulteriormente i motivi proponibili in cassazione.
- In materia di garanzia per vizi o difformità dell'opera, la tempestività della denuncia resta questione di fatto; ma in cassazione essa non è scrutinabile se la doglianza non è correttamente veicolata e documentata nel rispetto dei requisiti di ammissibilità.
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