Ordinanza n. 3770/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento (A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 23/14461 del 7.7.2023, con cui Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. ha disposto la risoluzione del contratto di appalto relativo al servizio di manutenzione delle pavimentazioni autostradali per la tratta Autostrada A7 Milano-Serravalle, raccordo e pertinenze, sottoscritto con Itinera in data 5.12.2019, per supposti illeciti rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), del D.lgs. n. 50/2016, incaricando il RUP di “dare seguito al presente provvedimento di risoluzione adottando tutti gli atti e provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la comunicazione all'Osservatorio ai sensi della normativa vigente” e riservandosi “di avviare l'azione risarcitoria dei danni subiti dalla Stazione Appaltante per effetto delle condotte poste in essere dall'impresa, riservandosi conseguentemente di escutere la garanzia definitiva rilasciata alla stipula dell'Accordo Quadro per la copertura di tali danni”; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 23/12951 del 19.6.2023 recante “GS 1/2019 – Affidamento servizi di manutenzione ordinaria pavimentazioni autostradali – Lotto B (CIG 7791643B33). Riscontro Vs. comunicazione del 17 maggio 2023 – Richiesta di ulteriori chiarimenti”; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 23/9146 del 2.5.2023 recante “Gara Servizi 1/2019 – Affidamento servizi di manutenzione ordinaria pavimentazioni autostradali – Lotto B (CIG 7791643B33) – Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, deliberato nell'Adunanza del 13 dicembre 2022, a chiusura del procedimento I845, notificato in data 28 dicembre 2022 – Violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 – Contestazione di inadempimento – Risoluzione del contratto e Risarcimento del danno – Richiesta di chiarimenti”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti (B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Itinera S.p.A. il 29/1/2024: - della nota prot. n. 23/26344 del 20.12.2023 con cui Milano Serravalle ha intimato a Itinera S.p.A., in via solidale con la Bacchi S.r.l. e con la Sintexcal S.p.A., il pagamento della somma di “almeno Euro 6.284.850,00” a titolo di risarcimento del “danno” scaturente dalla “mancanza di ribassi di mercato in sede di offerta”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto per supposti illeciti rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), d.lgs. n. 50/2016, nonché successiva intimazione di pagamento risarcitorio
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato la risoluzione del contratto relativo al servizio di manutenzione delle pavimentazioni autostradali, contestando gli atti presupposti e conseguenti, nonché, con motivi aggiunti, l'intimazione al pagamento di almeno 6.284.850 euro, formulata in solido con altre imprese, per il danno asseritamente derivante dalla mancanza di ribassi di mercato in sede di offerta. La stazione appaltante ha eccepito il difetto di giurisdizione. Dal testo non emergono ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti dall'impresa né il contenuto dettagliato delle difese sull'eccezione di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la controversia non fosse definibile con una pronuncia immediata in rito. In particolare, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente richiede un esame più approfondito degli elementi fattuali posti a fondamento della risoluzione contrattuale e della pertinente giurisprudenza amministrativa e di legittimità. Il giudizio è stato quindi rinviato alla trattazione in udienza pubblica, fissata per il 15 dicembre 2026, senza decisione definitiva sulla giurisdizione o sulla domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), d.lgs. n. 50/2016
supposti illeciti rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis)
La disposizione è richiamata quale base normativa degli illeciti contestati dall'amministrazione in relazione alla risoluzione del contratto.
art. 72-bis, comma 2, c.p.a.
fissare ai sensi dell’art. 72 bis, comma 2 del cod.proc.amm. l’udienza pubblica del 15 dicembre 2026
La norma è applicata per disporre la prosecuzione della causa mediante fissazione dell'udienza pubblica, non essendo la controversia pronta per una definizione immediata in rito.
Massime di principio
- Quando l'eccezione di difetto di giurisdizione richiede l'approfondimento degli elementi fattuali posti a fondamento del provvedimento impugnato e della pertinente giurisprudenza, il giudice amministrativo può rinviare la decisione e fissare la prosecuzione del giudizio in udienza pubblica, senza definire immediatamente la questione in rito.
- La contestazione giudiziale di una risoluzione di un contratto pubblico collegata a supposti illeciti professionali e la contestazione di una successiva pretesa risarcitoria dell'amministrazione possono richiedere una valutazione congiunta dei fatti rilevanti ai fini del riparto di giurisdizione.
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