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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32937/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare per la porzione di pena di 1 anno e 8 mesi relativa al reato di violazione della misura di prevenzione. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 4-bis, 47 e 47-ter Ord. pen. e vizio di motivazione, lamentando: (i) che il Tribunale avrebbe fondato la valutazione sui requisiti più rigorosi dell'art. 4-bis pur trattandosi di un reato non ostativo; (ii) che la prognosi negativa di recidiva sarebbe stata ricavata unicamente dai precedenti penali senza adeguata ponderazione di elementi favorevoli presenti negli atti (disponibilità al lavoro, estraneità del nucleo familiare, evoluzione positiva della personalità nella relazione di sintesi, tempo trascorso dall'ultimo reato, assenza di nuove denunce).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la mera richiesta di informazioni ex art. 4-bis non implica l'applicazione automatica dei criteri ostativi: tali informazioni possono essere acquisite, anche per reati non ricompresi nell'art.4-bis, ai sensi dell'art.666 c.p.p. (richiamato dall'art.678 c.p.p.) per delineare il contesto criminale e verificare eventuali collegamenti con la criminalità organizzata, senza che questi risultino di per sé preclusivi delle misure alternative. Sui profili di prognosi e motivazione la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente esercitato la discrezionalità valutativa prevista dagli artt.47 e 47-ter, avendo considerato le risultanze istruttorie e la relazione dell'equipe che indicava la necessità di proseguire il trattamento inframurario; la motivazione è stata giudicata congrua e coerente. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (introdotto dall'art. 1 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. L. 12 luglio 1991 n. 203)

    La Corte precisa che le informazioni previste dall'art. 4-bis possono essere richieste anche quando la misura alternativa è invocata per reati non ricompresi nella norma, al fine di verificare collegamenti con la criminalità organizzata, ma tali informazioni non devono essere considerate automaticamente ostative.

  • art. 47 Ord. pen. e art. 47-ter Ord. pen.

    Norme che disciplinano le valutazioni del Tribunale di sorveglianza in ordine all'idoneità delle misure alternative; devono essere valutati reato, precedenti, condotta carceraria, indagine socio-familiare e altri elementi positivi e negativi per formare la prognosi.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    "Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno"

    Fondamento del potere del giudice di richiedere informazioni (anche quelle di cui all'art.4-bis) per acquisire elementi utili alla valutazione delle misure alternative, anche se il reato non è tra quelli espressamente ostativi.

  • art. 678, comma primo, cod. proc. pen.

    Richiama il potere del giudice di acquisire documenti e informazioni utili per la decisione sull'esecuzione delle pene e sulle misure alternative.

  • art. 96 D.P.R. n. 230/2000

    Norme sull'attività istruttoria e sul potere-dovere del Tribunale di sorveglianza di acquisire elementi ai fini della decisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La richiesta di informazioni ex art. 4-bis non equivale automaticamente all'applicazione dei criteri ostativi: il giudice può acquisire tali informazioni anche per reati non ricompresi nella norma, ma deve valutare tali elementi insieme ad altri fattori.
  • Le informazioni che emergono dalle indagini di polizia e dalle relazioni dell'equipe trattamentale possono legittimamente essere usate per formare una prognosi negativa di recidiva se coerenti e supportate da elementi istruttori.
  • La valutazione sull'idoneità delle misure alternative è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, entro i limiti della logica e del diritto; il sindacato in sede di legittimità è limitato e non sostituisce la valutazione di merito.
  • Per contrastare efficacemente un diniego di misure alternative è utile che la difesa produca prove concrete di elementi positivi (assenza di nuove denunce, inserimento lavorativo, sostegno familiare non contaminato da logiche delinquenziali, percorso trattamentale già avviato e risultati documentati).
  • Le relazioni dell'equipe osservativa e le risultanze intramurarie hanno forte rilievo: un parere tecnico che indichi la necessità di proseguire il trattamento può giustificare il diniego delle misure alternative.

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