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Sentenza

Sentenza n. 429/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) della Questura di Lucca, notificato il -OMISSIS-, mediante il quale si dispone la sospensione per quindici giorni dell'attività di raccolta di scommesse e con apparecchi videoterminali esercitate presso i locali posti nel Comune di -OMISSIS-, via -OMISSIS-; - di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.

Giustizia amministrativa202502837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Lucca di sospensione per quindici giorni delle licenze ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'attività di raccolta di scommesse e gioco con apparecchi videoterminali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore di sala scommesse)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugnava la sospensione delle licenze, disposta ai sensi dell'art. 10 T.U.L.P.S., fondata su due sopralluoghi: il primo aveva rilevato la presenza di un minore intento a giocare con denaro e di altri sei minori presenti intorno a lui; il secondo aveva rilevato violazioni della normativa antifumo, consistenti nell'assenza dei cartelli di divieto e nella mancata separazione effettiva del locale per fumatori. Deduceva la violazione degli artt. 10 e 17-ter T.U.L.P.S., dell'art. 7, comma 9, d.l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012, dell'art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti, travisamento, manifesta illogicità, difetto di istruttoria e sviamento. Quanto alla contestazione relativa al minore, sosteneva di avere controllato l'età degli avventori mediante l'esame della riproduzione fotografica dei documenti d'identità mostrata sui telefoni cellulari, essendo stato tratto in inganno dalla falsificazione delle date di nascita; tale circostanza era confermata dagli atti di un procedimento penale instaurato nei confronti dei sette minori per falsificazione e uso fraudolento dell'identità. Quanto alla normativa antifumo, deduceva di avere eliminato le violazioni prima dell'adozione della sospensione e lamentava che l'Amministrazione non avesse esaminato né contestato tale circostanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di sospensione. In relazione al controllo dell'età, ha ritenuto comprovato dagli atti dell'indagine penale che i minori avessero alterato sui telefoni cellulari le immagini dei documenti d'identità per apparire maggiorenni. Ha inoltre rilevato che l'effettuazione del controllo, anche mediante l'esame dell'immagine fotografica del documento, non era stata contestata dall'Amministrazione nelle sue difese, sicché la circostanza poteva essere utilizzata come fatto non controverso ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. L'art. 7, comma 8, d.l. n. 158/2012 non impone, secondo il TAR, un obbligo assoluto di esibizione dell'originale del documento, riconoscendo al gestore una certa discrezionalità nelle modalità di controllo; in concreto, l'esame della riproduzione fotografica è stato ritenuto sufficiente, anche alla luce della non agevole riconoscibilità della falsificazione. Quanto alla violazione della normativa antifumo, il TAR ha ritenuto non contestata l'eliminazione delle irregolarità prima dell'adozione dell'atto e ha affermato che tale sopravvenuta regolarizzazione precludeva l'esercizio del potere di sospensione, secondo l'indirizzo della giurisprudenza dello stesso TAR Toscana. La mancata considerazione di tale circostanza e l'insussistenza dei presupposti sostanziali rendevano illegittima la sospensione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 88 T.U.L.P.S.

    Costituisce il titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse e gioco con apparecchi videoterminali.

  • art. 10 T.U.L.P.S.

    È stato richiamato quale fondamento del potere di sospensione delle licenze; il suo esercizio è stato ritenuto illegittimo in assenza dei presupposti sostanziali accertati nel caso concreto.

  • art. 17-ter T.U.L.P.S.

    È stato indicato tra le disposizioni la cui violazione era dedotta dal ricorrente, senza ulteriore interpretazione specifica nel testo.

  • art. 7, comma 8, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla l. 8 novembre 2012, n. 189

    il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta

    La disposizione non impone necessariamente il controllo dell'originale cartaceo del documento; l'esame di una riproduzione fotografica può essere sufficiente quando consenta concretamente il controllo e la falsificazione non sia facilmente riconoscibile.

  • art. 7, comma 9, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla l. 8 novembre 2012, n. 189

    È stato dedotto quale parametro di legittimità della sospensione, senza una distinta interpretazione nel decisum.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È stato dedotto per il difetto di motivazione, in particolare per la mancata considerazione delle osservazioni relative all'eliminazione delle violazioni antifumo.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di utilizzare e considerare incontestate le circostanze di fatto non negate dalle parti; il TAR lo ha applicato sia alla circostanza del controllo dell'età mediante immagine del documento sia all'eliminazione delle violazioni antifumo.

  • art. 2719 c.c.

    Il TAR ha ritenuto che la riproduzione fotografica del documento conservi efficacia probatoria, ai fini del controllo dell'identità e della maggiore età, anche se non si tratta dell'originale.

Massime di principio

  • L'obbligo del gestore di identificare i minori ai fini dell'accesso al gioco con vincite in denaro non impone in ogni caso l'esibizione materiale dell'originale del documento d'identità; una riproduzione fotografica può integrare il controllo quando, in concreto, sia idonea a verificare l'età e la falsificazione non sia facilmente riconoscibile.
  • Nel giudizio amministrativo possono essere utilizzate come incontestate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., le circostanze di fatto non negate dall'amministrazione nei propri atti difensivi, anche quando siano controverse in altri profili della vicenda.
  • La sopravvenuta eliminazione, prima dell'adozione del provvedimento, delle violazioni poste a fondamento della sospensione di una licenza può precludere l'esercizio del relativo potere sanzionatorio-sospensivo quando l'amministrazione non contesti la regolarizzazione e non ne dimostri l'irrilevanza.
  • La motivazione del provvedimento di sospensione deve confrontarsi con le osservazioni procedimentali dell'interessato e con le circostanze sopravvenute potenzialmente idonee a escludere o attenuare i presupposti della misura.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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