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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21999/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Taranto (28/07/2022) che aveva annullato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme riconducibili ai ricavi delle società Linea Ambiente s.r.l. (fino a 20.304.974,88 euro) e 2L Ecologia s.r.l. (fino a 1.651.646,40 euro). Il Procuratore contestava la ricostruzione fatta dal Tribunale in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, sostenendo che i contratti tra Linea Ambiente e 2L Ecologia fossero stipulati tra soggetti entrambi coinvolti nel patto corruttivo e dunque non potevano essere considerati validi/efficaci; inoltre richiamava l'annullamento da parte del Consiglio di Stato della delibera che autorizzava l'ampliamento della discarica, deducendo che tale annullamento retroattivo renderebbe l'intero ricavo profitto del reato e sequestrabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso "solo in parte fondato". Ha dichiarato inammissibili le doglianze del Procuratore nella parte in cui si richiamava l'annullamento amministrativo della delibera del Consiglio di Stato e nella parte in cui si sosteneva che i contratti tra Linea Ambiente e 2L Ecologia fossero automaticamente da considerare nulli per coincidenza di soggetti coinvolti nel patto corruttivo, ribadendo che l'annullamento amministrativo è fatto sopravvenuto non decisivo e che la fattispecie non si risolve automaticamente in un "reato contratto". Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo al dubbio se il tema dei rapporti tra le due società fosse stato devoluto alla Corte nella precedente impugnazione; constatato che non è chiaro che tale questione fosse stata effettivamente devoluta, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale limitatamente alla parte di accertamento relativa alle somme derivanti dai contratti tra le due società, affinché il giudice di merito chiarisca se e in quale misura quei contratti siano asserviti al disegno corruttivo, se siano stati adempiuti e quale quota di profitto sia effettivamente confiscabile.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    richiamato come rimedio di impugnazione in sede di riesame

    strumento procedurale per impugnare provvedimenti cautelari reali in sede di riesame; il suo richiamo serve a definire l'ambito del controllo sulle misure reali

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 26245 del 27/05/2022

    ha fissato i principi applicativi sulla nozione di profitto del reato e sulla distinzione tra 'reato in contratto' e 'reato c.d. contratto', indicando i criteri che il giudice del merito deve usare per quantificare il profitto confiscabile e richiedendo verifica analitica dei singoli rapporti contrattuali e dell'effettivo adempimento

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 6607 del 2021

    precedente annullamento che aveva già posto questioni sul collegamento causale tra i contratti e il fatto corruttivo, utilizzata nella ricostruzione del procedimento cautelare

  • Principi delle Sezioni Unite sulla confisca del profitto

    richiami giurisprudenziali (Sezioni Unite)

    la confisca deve riguardare il profitto effettivo del reato; l'iniziativa lecita posta in essere per adempiere il contratto interrompe il nesso causale con la condotta illecita e limita la confiscabilità

  • Delibera n. 45 del 05/04/2018 (Consiglio di Stato)

    annullamento amministrativo richiamato nel ricorso

    atto amministrativo annullato dal Consiglio di Stato; la Corte ha ritenuto tale annullamento fatto sopravvenuto e non decisivo per la qualificazione automatica dei ricavi come profitto del reato

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra 'reato contratto' (nullità del negozio e profitto coincidente con l'intero corrispettivo) e 'reato in contratto' o 'reato c.d. in contratto': se la prestazione è stata eseguita lecitamente, il relativo corrispettivo non è automaticamente confiscabile
  • La prova dell'esistenza e dell'entità del profitto confiscabile grava sull'accusa: occorre analisi analitica dei singoli rapporti sinallagmatici (causa, adempimento, eventuali inadempimenti) per quantificare la quota effettivamente asservita al reato
  • I rapporti contrattuali tra soggetti coinvolti nel medesimo disegno corruttivo richiedono specifici accertamenti (preesistenza di rapporti, fittizietà delle prestazioni, strumentalità) prima di poter essere considerati fonte di profitto confiscabile
  • Un annullamento amministrativo successivo (es. sentenza del Consiglio di Stato) costituisce fatto sopravvenuto che non risolve automaticamente le questioni di diritto penale relative alla confiscabilità dei ricavi; il giudice penale deve comunque verificare il nesso causale e l'effettivo arricchimento
  • Se in sede di cassazione una questione non è stata devoluta espressamente alla Corte, quella questione può risultare preclusa nei giudizi successivi: è cruciale dedurre e formalizzare chiaramente i profili che si vogliono sottoporre al sindacato della Corte di Cassazione

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