Sentenza del 17/10/2016 n. 2646 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - cartella di pagamento - canoni - Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Kazakistan - art. 12, commi 1 e 2, Convenzione - stabile organizzazione - è necessaria - stabile organizzazione - non sussiste - art. 165, d.P.R. n. 917/86 - inapplicabilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il mancato riconoscimento, ai sensi dell'art. 165 del d.P.R. n. 917/1986, del credito per le ritenute applicate in Kazakistan sui canoni percepiti. Sosteneva che tali ritenute dovessero essere detratte dall'imposta italiana, invocando l'art. 12, commi 1 e 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Kazakistan. La questione dipendeva dall'esistenza di una stabile organizzazione in Kazakistan.
La decisione
La pretesa del contribuente non è stata accolta. La Convenzione Italia-Kazakistan disciplina i canoni percepiti da un residente dell'altro Stato solo quando l'attività non è svolta tramite una stabile organizzazione nello Stato della fonte. Poiché la società italiana non disponeva di una stabile organizzazione in Kazakistan, i proventi esteri dovevano essere tassati in Italia, quale Stato di residenza, e non sussisteva una potestà impositiva kazaka sui redditi d'impresa tale da giustificare il credito d'imposta previsto dall'art. 165 del d.P.R. n. 917/1986. Le ritenute subite in Kazakistan non potevano quindi essere detratte dall'imposta italiana.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Kazakistan, art. 12, comma 1
I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
La disposizione attribuisce in via ordinaria la tassazione dei canoni allo Stato di residenza del percettore, salvo il diverso regime applicabile quando l'attività è collegata a una stabile organizzazione nello Stato della fonte.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Kazakistan, art. 12, comma 2
La norma consente una tassazione limitata nello Stato della fonte, ma presuppone l'applicazione del regime convenzionale sui canoni e non opera per redditi d'impresa attribuibili a una stabile organizzazione.
Art. 165 del d.P.R. n. 917/1986
Il credito per le imposte pagate all'estero presuppone che lo Stato estero abbia una potestà impositiva riconosciuta e compatibile con il sistema convenzionale. In assenza di stabile organizzazione in Kazakistan, le ritenute non sono detraibili dall'imposta italiana.
Massime di principio
- Per applicare il credito d'imposta per redditi esteri occorre verificare non solo che sia stata pagata un'imposta all'estero, ma anche che tale imposizione sia giustificata dalla normativa interna e dalla convenzione contro le doppie imposizioni.
- Quando i proventi sono riconducibili a redditi d'impresa e non esiste una stabile organizzazione nello Stato estero, la potestà impositiva spetta normalmente allo Stato di residenza dell'impresa; eventuali ritenute applicate dallo Stato della fonte possono quindi non essere riconoscibili come credito in Italia.
- Le regole convenzionali sui canoni, compreso il limite percentuale della ritenuta nello Stato della fonte, non si applicano automaticamente a ogni pagamento qualificato come canone: occorre verificare la natura del reddito e l'eventuale collegamento con una stabile organizzazione.
- L'assenza di una stabile organizzazione nello Stato della fonte è decisiva per stabilire se il reddito resti disciplinato dall'art. 12 della Convenzione oppure debba essere trattato come reddito d'impresa attribuibile allo Stato di residenza.
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