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Sentenza

Sentenza n. 705/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso per l'esecuzione del giudicato e liquidato in euro 800,00, oltre accessori, le spese del giudizio di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante, il cui ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno era stato accolto, ha impugnato esclusivamente il capo relativo alle spese di lite. Ha dedotto che la liquidazione di euro 800,00 fosse inferiore ai parametri minimi inderogabili previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, e comunque macroscopicamente sproporzionata rispetto ai parametri applicabili alle controversie di valore indeterminabile davanti al TAR. Ha sostenuto che la natura seriale e la non particolare complessità della controversia non potessero giustificare una liquidazione al di sotto dei minimi tariffari e che l'importo fosse lesivo del decoro professionale, in violazione della disciplina sulle spese processuali e sul compenso professionale. Ha chiesto la riforma parziale della sentenza e la liquidazione di euro 4.427,00, o della diversa somma ritenuta dovuta, oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la quantificazione delle spese processuali sia espressione del potere discrezionale del giudice, fermo il limite del divieto di liquidazioni meramente simboliche e lesive del decoro professionale. Ha inoltre precisato che il giudice deve motivare specificamente la liquidazione delle spese soltanto quando si discosta dalla regola della soccombenza; nel caso esaminato, tale regola era stata applicata. La somma di euro 800,00 è stata giudicata congrua perché la controversia riguardava un'unica questione giuridica, non presentava particolare complessità ed era altamente seriale, con numerosi precedenti analoghi. La serialità, pur non costituendo un'eccezione al principio della soccombenza, può essere valorizzata nella determinazione del compenso secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, quale indice del minore impegno difensivo. Il richiamo a una precedente decisione relativa a una controversia diversa è stato ritenuto inconferente. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate, in ragione della costituzione meramente formale del Ministero e della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di motivare la decisione mediante il richiamo a precedenti conformi; la Sezione ha richiamato proprie precedenti sentenze su controversie analoghe.

  • art. 91 c.p.c.

    È stato invocato dall'appellante a sostegno dell'inderogabilità dei parametri minimi e della necessità di una diversa liquidazione; il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto congrua la liquidazione discrezionale operata dal primo giudice.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    È stato richiamato dall'appellante in relazione alla proporzionalità e al decoro del compenso professionale, senza che il giudice ne abbia accolto la prospettazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • D.M. n. 55/2014

    «il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»

    I parametri forensi costituiscono il riferimento per una liquidazione proporzionata all'importanza dell'opera. La serialità e la non particolare complessità della controversia possono essere valorizzate come indici di minore impegno difensivo e giustificare una riduzione del compenso, purché non si giunga a una somma meramente simbolica o lesiva del decoro professionale.

  • D.M. n. 147/2022

    Ha modificato i parametri forensi richiamati dall'appellante; la decisione non ha ritenuto che tali parametri imponessero la liquidazione richiesta.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali appartiene alla discrezionalità del giudice e richiede una motivazione specifica solo quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza.
  • La serialità del contenzioso e la non particolare complessità della controversia possono essere valorizzate nella determinazione del compenso secondo i parametri forensi, in quanto indici di un minore impegno difensivo, anche se non costituiscono deroghe al principio della soccombenza.
  • Il rispetto dei parametri forensi impone una liquidazione proporzionata all'importanza dell'opera professionale, ma non comporta necessariamente l'applicazione dei valori medi o dell'importo richiesto dalla parte; resta vietata soltanto una liquidazione meramente simbolica o lesiva del decoro professionale.
  • Una liquidazione di euro 800,00 per un giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sola questione giuridica, privo di particolare complessità e inserito in un contenzioso seriale, non è meramente simbolica e può essere ritenuta congrua dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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