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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31771/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

L'imputata, rappresentante legale di una società operante nel settore del supporto alle rappresentazioni artistiche, era stata condannata per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, commesso mediante l'uso di due fatture emesse da una società diversa dagli effettivi prestatori delle attività. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritte altre contestazioni, rideterminando la pena per il residuo reato in otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la responsabilità fosse stata fondata su presunzioni di matrice tributaria, senza adeguata valutazione degli elementi a discarico, tra cui l'affidamento della gestione dei rapporti a professionisti esterni, la regolarità dei rapporti economici, l'esiguità dei vantaggi fiscali e la propria solidità imprenditoriale. Ha inoltre contestato la prova del dolo specifico di evasione e della consapevole utilizzazione di fatture soggettivamente false. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, deducendo che la Corte d'appello non avesse valutato l'integrale pagamento del debito tributario, l'esiguità dell'imposta evasa e la disciplina sopravvenuta applicabile anche ai fatti anteriori. Con il terzo motivo ha censurato il diniego del beneficio della non menzione della condanna, ritenendo che fosse stato motivato sulla base di criteri estranei all'art. 133 cod. pen. Nei motivi aggiunti ha ribadito le censure sulla prova del dolo e sull'omessa dimostrazione della finalità di evasione dell'IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la ricorrente non si era confrontata con la motivazione della Corte d'appello, ritenuta logica e coerente con il quadro probatorio. È stata confermata la configurabilità del reato anche in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, quando la prestazione sia stata effettivamente eseguita ma il soggetto indicato in fattura non coincida con l'effettivo prestatore. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata anche la prova del dolo, desunta dalle caratteristiche delle società emittenti, dalla genericità delle fatture, dall'assenza di un'effettiva organizzazione imprenditoriale e dalla condotta omissiva dell'imputata, incompatibile con l'affidamento incolpevole di un operatore economico qualificato. La doglianza relativa all'omesso accertamento del dolo specifico di evasione dell'IVA è stata inoltre ritenuta tardiva, perché non risultava proposta nei motivi d'appello. È stato invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello aveva omesso di valutare l'integrale pagamento del debito tributario quale comportamento successivo al reato rilevante, alla luce della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 e dell'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, dovendo il giudice del rinvio rivalutare la non menzione in relazione alle determinazioni sulla causa di non punibilità. La sentenza è stata annullata limitatamente all'omessa valutazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    Il delitto è configurabile anche quando le operazioni siano state effettivamente eseguite, ma vi sia una non corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nel documento fiscale e l'effettivo soggetto che ha erogato la prestazione.

  • art. 13 d.lgs. n. 74/2000

    adempimento del debito tributario

    L'adempimento tardivo può non determinare la causa di non punibilità prevista dalla norma, ma il comportamento riparatorio può essere rilevante nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto.

  • art. 13-bis, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000

    ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

    Nel valutare la particolare tenuità del fatto tributario devono essere considerati in modo prevalente, tra gli altri elementi, lo scostamento dell'imposta evasa dalla soglia di punibilità, l'integrale adempimento secondo il piano di rateizzazione, il debito residuo e l'eventuale situazione di crisi d'impresa.

  • art. 131-bis c.p.

    particolare tenuità del fatto

    Il giudizio sulla non punibilità deve considerare complessivamente l'entità dell'offesa e l'intensità dell'elemento soggettivo; il comportamento successivo al reato, incluso il pagamento del debito tributario, può concorrere a tale valutazione.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    I parametri relativi alla gravità del reato orientano anche la valutazione della particolare tenuità dell'offesa, nella quale può assumere rilievo la condotta riparatoria successiva.

  • art. 175 c.p.

    non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

    La valutazione sulla non menzione deve essere rinnovata quando sia annullata la decisione relativa alla particolare tenuità del fatto, ove i due giudizi siano collegati alla complessiva gravità della condotta.

  • art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.

    violazione di legge e vizio di motivazione

    Le censure di legittimità devono confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; sono inammissibili le doglianze generiche o meramente rivalutative.

  • d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    modifica dell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000

    La disciplina sopravvenuta integra i parametri del giudizio sulla particolare tenuità del fatto nei reati tributari.

  • d.lgs. n. 150/2022

    disciplina sopravvenuta sulla particolare tenuità del fatto

    Il comportamento successivo al reato deve essere valutato nel giudizio sulla concreta applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. anche per fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti è configurabile anche quando la prestazione sia stata realmente eseguita, se il soggetto indicato nella fattura non coincide con l'effettivo prestatore.
  • La consapevolezza dell'utilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti può essere desunta, mediante motivazione non manifestamente illogica, da una pluralità di elementi univoci e concordanti, tra cui l'assenza di effettiva organizzazione delle società emittenti, la genericità della documentazione fiscale e la mancata verifica della loro affidabilità da parte di un operatore economico qualificato.
  • La condotta omissiva dell'imputato, consistente nella mancata verifica della consistenza e affidabilità dei soggetti emittenti, può costituire indice della consapevolezza della fittizietà delle operazioni quando sia incompatibile con il livello di esperienza e diligenza esigibile nel caso concreto.
  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure generiche che non si confrontino con le ragioni specifiche poste dalla decisione impugnata a fondamento della responsabilità.
  • L'integrale pagamento del debito tributario successivo al reato, pur non determinando automaticamente la causa di non punibilità prevista per l'adempimento tempestivo, deve essere valutato nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto quale elemento incidente sull'entità dell'offesa e, potenzialmente, sull'intensità dell'elemento soggettivo.
  • La disciplina sopravvenuta che impone di valorizzare il pagamento del debito tributario nel giudizio ex art. 131-bis cod. pen. deve essere considerata anche con riferimento a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
  • Quando la sentenza ometta completamente di valutare l'integrale pagamento del debito tributario ai fini dell'art. 131-bis cod. pen., sussiste un vizio che impone l'annullamento con rinvio limitatamente a tale profilo.
  • Il beneficio della non menzione deve essere nuovamente valutato quando la decisione sulla particolare tenuità del fatto sia annullata, se la concessione del beneficio dipende dalla complessiva valutazione della gravità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaCause di non punibilitàImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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