Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14249/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna pronunciata in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo, con il primo motivo, la violazione di legge in punto di affermazione della responsabilità penale perché la sua condotta sarebbe consistita in una mera resistenza passiva, caratterizzata da un uso moderato della forza e dunque non punibile. Con il secondo motivo deduceva la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale descriveva un comportamento violento: dopo la fuga, l'imputato si dimenava al punto da far rovinare a terra un agente e rendere necessario immobilizzarlo. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto immune da censure la decisione di merito, che aveva valorizzato l'assenza di elementi positivi e i gravi precedenti dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La condotta di resistenza non è qualificabile come mera resistenza passiva quando la motivazione di merito accerta un comportamento violento e attivo, idoneo a opporsi all'operato degli agenti e a provocarne la caduta o la necessità di immobilizzazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando manchino elementi positivamente valutabili e risultino precedenti penali gravi dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti.
  • Ai fini dell'art. 337 c.p., la resistenza a pubblico ufficiale non richiede necessariamente una violenza particolarmente intensa: è sufficiente una condotta attiva di opposizione che, nel contesto concreto, ostacoli l'azione degli operanti e ne metta in pericolo l'incolumità o l'efficacia dell'intervento.
  • La mera allegazione di una resistenza passiva non è sufficiente quando la motivazione di merito accerti una dinamica fattuale incompatibile con tale qualificazione, come dimenamenti, fuga o caduta dell'operante.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma logicamente coerente quando il giudice valorizzi la mancanza di elementi favorevoli e la presenza di precedenti penali significativi.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.