Sentenza n. 12346/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della Determinazione della Regione Sardegna – Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 1356 (prot. uscita n. 26987) del 28 novembre 2022, pubblicata il giorno successivo, recante attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1); - dell'Allegato A alla predetta determinazione, recante “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore” (doc. 2); - della nota prot. n. 17077 del 29 novembre 2022, con la quale la Regione Sardegna ha comunicato alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'intervenuta adozione della citata determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 e indicato le modalità attraverso le quali le aziende stesse dovranno provvedere al pagamento della quota di ripiano posta a loro carico; oltre che dei seguenti atti e provvedimenti: - il Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 3); - il Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 4); - l'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 5); - la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (doc. 6); - qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A. Menarini Diagnostics S.r.l. il 27/6/2023: - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 3); - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022; - della Determinazione della Regione Sardegna – Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 1356 (prot. uscita n. 26987) del 28 novembre 2022, pubblicata il giorno successivo, recante attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e dei relativi allegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionali di accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e di ripartizione degli oneri di payback per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la determinazione della Regione Sardegna di attribuzione a suo carico degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché i decreti ministeriali, l'accordo in Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio la società ha documentato di avere versato alle Regioni gli oneri di payback nella misura ridotta prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 e ha dichiarato a verbale il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che l'art. 7 del d.l. n. 95/2025 prevede che il versamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Tuttavia, non essendo state depositate in giudizio, da parte di tutte le amministrazioni regionali interessate, le attestazioni previste dalla medesima disposizione, non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. La documentazione della ricorrente e la dichiarazione resa dal difensore hanno comunque evidenziato il venir meno dell'interesse alla decisione; in applicazione del principio dispositivo, il giudizio è stato pertanto dichiarato improcedibile. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità delle sopravvenienze e la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano connessi al superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici.
art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142
È richiamato quale fondamento degli atti ministeriali e regionali relativi al payback per gli anni 2015-2018.
art. 7 d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito dalla l. 24 luglio 2025, n. 119
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa ...
Il versamento della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione di payback e preclude ulteriori azioni giurisdizionali; la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali richiede anche le attestazioni delle amministrazioni regionali previste dalla disposizione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una sopravvenienza normativa o fattuale determina il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche se non ricorrono tutti i presupposti formali per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina sopravvenuta, quando subordinata alla produzione di specifiche attestazioni amministrative, non può essere dichiarata in assenza della documentazione richiesta dalla legge.
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, il giudice può prendere atto della dichiarazione della parte circa il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione e definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità, senza esaminare il merito delle censure.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando il giudizio è definito in rito per effetto di una disciplina sopravvenuta e di circostanze peculiari intervenute nel corso della controversia.
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