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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25015/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, in parziale riforma del Tribunale di Cremona, aveva riconosciuto per entrambi il reato di estorsione (capo b): gli imputati avrebbero fatto fermare la vittima sostenendo il danneggiamento della sua autovettura e, con minacce, si sarebbero fatti consegnare somme di denaro. Wendy Argentini propose cinque motivi: carenza di motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; insufficienza di prova della minaccia ai sensi dell'art. 629 c.p.; errata qualificazione giuridica della condotta (tentata truffa e poi furto con strappo); censura sull'applicazione dell'aggravante per più persone riunite; mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. Nicolas Casagrande propose un motivo articolato lamentando vizio di motivazione e travisamento della prova (contraddizioni della vittima) e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i giudici di merito avevano valutato adeguatamente l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (la testimonianza può essere, se adeguatamente motivata, base esclusiva della condanna) e che le censure dei ricorrenti erano generiche, non confrontandosi con l'argomentazione motivazionale del giudice di merito. Le doglianze sulla qualificazione del fatto e sulla sussistenza della minaccia sono state ritenute infondate o improprie per la sede di legittimità (divieto di rivalutare i fatti). Alcune censure sono state dichiarate inammissibili per dedotta novità o perché non sollevate in appello. Quanto alle attenuanti generiche, il rigetto è stato ritenuto motivato in relazione ai parametri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare ciascuno euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p. (estorsione)

    La Corte conferma che per la configurazione dell'estorsione è idonea la minaccia anche quando la sua prova proviene principalmente dalla dichiarazione della persona offesa, purché il giudice di merito abbia compiuto un rigoroso esame della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto.

  • art. 628 c.p. (furto), comma 3 n. 2 e n. 3 quater

    Richiamata nella motivazione delle parti; la Corte di merito aveva escluso talune aggravanti in sede d'appello; Cassazione rileva che contestazioni su circostanze aggravanti sono di fatto e vanno adeguatamente prospettate in sede di gravame.

  • art. 62 n.4 e n.6 c.p. (attenuanti riconosciute dal giudice di merito)

    I giudici di merito hanno riconosciuto alcune attenuanti specifiche richiamando i relativi parametri.

  • art. 62 bis c.p. (attenuanti generiche)

    La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta correttamente motivata: il giudice ha fatto riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p. e ha potuto motivare il diniego con l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.

  • art. 133 c.p. (criteri per le circostanze)

    Il giudice deve riferirsi ai criteri dell'art. 133 per riconoscere le attenuanti generiche; non è obbligato ad esaminare tutti i parametri, ma deve indicare quale di essi assume come riferimento.

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) (inammissibilità per aspecificità)

    La Corte ha richiamato il principio per cui i motivi generici e non confrontati con la motivazione del giudice di merito determinano l'inammissibilità del ricorso per aspecificità.

  • art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e contributo alla Cassa delle Ammende)

    A seguito della declaratoria d'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, in ragione del loro comportamento, di una somma alla Cassa delle Ammende (quantificate in euro 3.000 ciascuno).

Massime di principio

  • La dichiarazione della persona offesa può costituire, se adeguatamente valutata e motivata, l'unico elemento idoneo a fondare una condanna; il giudice deve però svolgere un esame rigoroso della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto.
  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione globale del materiale probatorio né l'indicazione di una diversa ricostruzione dei fatti: i motivi devono confrontarsi specificamente con l'argomentazione motivazionale del giudice di merito.
  • I motivi generici, aspecifici o che non mettono in relazione le censure con le reali argomentazioni del provvedimento impugnato sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Le censure in fatto rilevabili solo come nuovo assetto probatorio o che non siano state tempestivamente dedotte (es. in appello) possono essere inammissibili in sede di legittimità.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario prospettare elementi concreti e specifici che giustifichino un trattamento indulgente; il semplice richiamo generico non è sufficiente e l'assenza di elementi positivi giustifica il diniego.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende quando la condotta del ricorrente lo giustifica (art. 616 c.p.p.).

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