Sentenza del 06/12/2021 n. 38649 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
F.F. impugnava 23 estratti di ruolo, le relative cartelle esattoriali e un provvedimento di fermo amministrativo emessi da Equitalia Sud. In primo grado la CTP, con Equitalia contumace, dichiarava difetto di giurisdizione per le cartelle relative a violazioni del Codice della Strada e accoglieva il resto del ricorso. La CTR confermava la decisione e, rigettando l'eccezione di inammissibilità, riteneva valida la notifica del ricorso introduttivo eseguita tramite servizio postale privato. Equitalia Sud ricorreva in Cassazione sollevando, tra gli altri, il profilo (sesto motivo) della nullità della notifica effettuata tramite un operatore postale privato privo di titolo abilitativo ratione temporis (periodo anteriore alla L. n. 124/2017), deducendo che solo Poste Italiane garantiva il servizio universale e i poteri certificativi richiesti per le notifiche processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il sesto motivo di ricorso ritenendolo fondato e ha assorbito i rimanenti motivi. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e la L. n. 124/2017, la notifica eseguita da un operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla (non inesistente) e le attestazioni di consegna dell'operatore privato non hanno forza certificativa sulla data di consegna. Tale nullità, se la parte destinataria non si costituisce (come nel caso di Equitalia, rimasta contumace in primo grado), non può essere sanata ai fini della verifica della tempestività del ricorso; ne consegue che non è possibile accertare la tempestività dell'impugnazione e che l'ordine di rinnovazione della notifica è superfluo. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio. Le spese del giudizio di Cassazione sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992
art. 21; artt. 16 e 28 richiamati nel ragionamento
Norme del processo tributario richiamate rispetto ai termini e alle modalità delle notifiche: la Corte rileva che, ratione temporis, le regole imponevano l'uso di operatori abilitati con poteri certificativi per attribuire certezza alla data di consegna dell'atto.
D.Lgs. n. 261 del 1999
Richiamato nel motivo per sostenere l'illegittimità della notifica tramite operatore privato nel periodo considerato; la Corte ha dato rilievo al regime normativa antecedente alla liberalizzazione piena del servizio postale.
L. n. 124 del 2017
Riferimento temporale fondamentale: dopo l'intervento normativo la disciplina sulle notifiche da operatori postali diversi da Poste Italiane è mutata; la sentenza distingue il periodo antecedente (in cui l'operatore privato senza titolo non poteva svolgere notifiche valide) da quello successivo.
D.P.R. n. 602 del 1973
Citato da Equitalia in uno dei motivi attinenti alla procedura di fermo; la Corte però ha deciso il ricorso sulla questione delle notifiche e ha assorbito gli altri motivi.
Codice di Procedura Civile
art. 100, art. 149, art. 291, art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 e n. 5
Art. 291 c.p.c. (rinnovazione della notifica): la Corte osserva che, quando la data di consegna non è acquisibile con certezza dall'operatore privato privo di poteri certificativi e la parte destinataria non si è costituita, l'ordine di rinnovazione è superfluo. Art. 149 e 100 c.p.c. richiamati rispetto ai mezzi di prova e all'interesse ad agire; le questioni sono state assorbite dalla decisione sul vizio di notifica. Art. 360 c.p.c. richiamato come norma di impugnazione della sentenza.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamati dalla Corte per sottolineare che le notificazioni processuali incidono su diritti costituzionalmente garantiti (accesso alla giustizia, giusto processo) e richiedono certezza pubblica nelle attestazioni.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite
Sez. U., Sentenza n. 299 del 10/01/2020; Cass. Sez. U. n. 13452/2017 e n. 13453/2017
Principi stabiliti: tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e la L. n. 124/2017 la notifica tramite operatore privato privo di titolo è nulla e le attestazioni di consegna di tali operatori non hanno forza di atto pubblico/certificativo; la nullità non è sanata, ai fini della tempestività, dalla costituzione della controparte.
Massime di principio
- Nel periodo antecedente alla L. n. 124/2017 la notifica di atti processuali tramite un operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla: le attestazioni di consegna rilasciate dall'operatore non hanno valore certificativo e non consentono di provare la tempestività dell'impugnazione.
- Se la parte destinataria della notifica rimane contumace, la nullità della notifica tramite operatore privato privo di poteri certificativi non può essere sanata e può comportare l'annullamento della decisione fondata su quella notificazione.
- La costituzione della parte destinataria può sanare, in alcuni casi, la mera nullità della notificazione quanto all'efficacia processuale, ma non supplisce all'assenza di certezza legale sulla data di consegna quando l'operatore non ha poteri certificativi; in tali ipotesi non è possibile accertare la tempestività e l'ordine di rinnovazione può risultare inapplicabile o superfluo.
- Dopo la L. n. 124/2017 (e in presenza di operatori abilitati), è invece possibile affidarsi a operatori postali diversi da Poste Italiane a condizione che esista un titolo abilitativo e un sistema di attestazione che garantisca la certezza della data di consegna.
- In casi analoghi è fondamentale produrre documentazione idonea a dimostrare la catena di custodia e la certezza della data di consegna (avvisi, ricevute con poteri certificativi, documentazione dell'operatore abilitato). Se non è possibile dimostrare la certezza, il rischio è la declaratoria di nullità della notifica e la possibile cassazione della decisione favorevole al notificante.
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