Cassazione Penale, Sentenza n. 22982/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha confermato colpevole dei reati richiamati (artt. 337 e 495 c.p.), articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 337 c.p.: si contesta l'assenza di condotta violenta o minacciosa contestuale all'atto del pubblico ufficiale e della volontà di ostacolarlo; il ricorrente sostiene che si sia limitato a fuggire per incomprensione e non abbia voluto impedire l'attività dell'ufficio; 2) omessa motivazione ed errore di applicazione della legge penale rispetto all'art. 495 c.p.: si contesta che la corte territoriale abbia richiamato la fattispecie solo ai fini del trattamento sanzionatorio senza accertare specificamente la reale identità e le intenzioni dell'imputato, che avrebbe fornito un alias ma indicato luogo e data di nascita corretti; 3) mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio: si deduce che la corte d'appello non avrebbe motivato la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante della recidiva. In sede di cassazione la Corte ha valutato ciascun motivo: il primo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile perché introduce profili non dedotti in appello e per violazione del principio di autosufficienza; la giurisprudenza richiamata dalla Corte chiarisce che l'impiego deliberato di forza finalizzato a sottrarsi all'azione degli operatori integra l'elemento materiale del reato di resistenza/violenza a pubblico ufficiale. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per essere nuovo rispetto all'appello. Il terzo è inammissibile in quanto la valutazione del rapporto tra aggravanti e attenuanti è rimessa al giudice di merito, e la corte d'appello ha motivato la scelta ritenendo la pena già comunque moderata alla luce di misure cautelari e recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Pertanto è stata confermata la sentenza di merito che aveva unificato i reati, concesse attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e applicata la riduzione per il rito, condannando l'imputato alla pena di un anno di reclusione. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
La Corte interpreta la fattispecie nel senso che l'atto di divincolarsi che costituisca un impiego deliberato di forza finalizzato a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale e a guadagnare la fuga integra il requisito della "violenza" previsto dalla norma; non è necessaria una resistenza meramente passiva o una reazione puramente istintiva
art. 495 cod. pen.
La norma relativa alla falsa attestazione di identità è richiamata nella decisione; tuttavia la Corte di Cassazione ha rilevato che eventuali profili nuovi relativi all'accertamento dell'identità non erano stati proposti in appello e quindi risultano inammissibili in cassazione
Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013 (giurisprudenza)
Principio citato dalla Corte: l'impiego di forza finalizzato a sottrarsi alla presa della polizia giudiziaria integra la violenza o la resistenza rilevante ai fini dell'art. 337 c.p., se non è una reazione spontanea ma diretta a neutralizzare l'azione degli operatori
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (giurisprudenza)
Principio citato: il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito; il sindacato di legittimità è ammesso solo quando la valutazione sia manifestamente arbitraria o priva di sufficiente motivazione
Massime di principio
- La condotta di usare forza per sottrarsi alla presa degli operatori costituisce resistenza/violenza a pubblico ufficiale se è deliberata e diretta a neutralizzare l'azione degli agenti, non quando sia una reazione istintiva.
- In cassazione non sono ammissibili censure o profili nuovi che non siano stati dedotti in sede di appello; il principio di autosufficienza impone che riferimenti a documenti o atti vadano trascritti o allegati quando se ne deduce l'incongruenza.
- Le questioni relative alla qualificazione dell'identità personale (es. uso di alias) devono essere specificamente dedotte e sviluppate già in appello per poter essere esaminate in cassazione.
- La ponderazione tra attenuanti e aggravanti è una valutazione di merito riservata alla corte territoriale: la Corte di Cassazione interviene solo se emergono elementi di illogicità, arbitrarietà o carenza di motivazione.
- Il rigetto del ricorso comporta spesso l'addebito delle spese processuali e, in caso penale, eventuali somme a favore della Cassa delle ammende come sanzione per ricorso infondato o inammissibile.
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