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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06076/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che li ha condannati per inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione e corretto smaltimento di rifiuti (art. 110 c.p., art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006). Denunciano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'illegittimità dell'ordinanza sindacale adottata senza averliInformati dell'avvio del procedimento amministrativo (mancato contraddittorio); (2) vizio di motivazione nel diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.), nonostante la natura non abituale del comportamento, il successivo adempimento e la denuncia per danni/incendi; (3) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e mancata applicazione di pena più mite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: i ricorrenti non avevano impugnato l'ordinanza sindacale in sede amministrativa, per cui i vizi procedurali sono risultati irrilevanti per la loro difesa (sanati dalla mancata impugnazione); la semplice deduzione dell'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo non basta per far disapplicare l'atto in sede penale: è necessario provare l'incidenza di tale omissione sui diritti soggettivi (pregiudizio) o dimostrare l'assenza dei presupposti dell'ordinanza in sede penale; il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità è stato motivato adeguatamente con riferimento alla quantità e alla natura dei rifiuti, al decorso di oltre due anni dalla scadenza del termine per l'adempimento e alla mancanza di prova della completa rimozione; la negazione delle attenuanti generiche è stata motivata con i plurimi precedenti penali e la prolungata indifferenza degli imputati all'ordinanza; la Corte ha inoltre confermato la legittimità della riduzione della pena operata in appello (pene riformulate in quattro mesi di arresto per ciascuno) e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità dolosamente o colposamente ascrivibile.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Regime di concorso di persone nel reato: i ricorrenti sono stati ritenuti concorrenti nel reato contestato e imputati congiuntamente per l'inottemperanza all'ordinanza sindacale.

  • art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006

    Norma in materia di tutela ambientale relativa allo smaltimento dei rifiuti: applicata per contestare l'inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento rifiuti.

  • art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006

    Attribuisce al sindaco il potere di ordinare la rimozione dei rifiuti: la Corte ha ritenuto che il destinatario dell'ordinanza possa comunque provare in sede penale l'assenza dei presupposti dell'atto amministrativo.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha affermato che per escludere la punibilità rilevano la quantità/natura del materiale, i tempi dell'adempimento e la prova della rimozione; nel caso specifico tali condizioni non sussistevano.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della gravità oggettiva e della personalità degli imputati ai fini della determinazione della pena e del rifiuto delle attenuanti generiche.

  • art. 50, comma secondo, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Richiamata in giurisprudenza come normativa sanzionatoria applicabile a chi non ottempera alle ordinanze sindacali di rimozione dei rifiuti; la Corte osserva che l'ordinanza colpisce il responsabile individuato o il proprietario del terreno, indipendentemente dall'effettività della qualifica.

  • art. 2 cod. proc. pen.

    Principio di autonomia e obbligo del giudice penale di dirimere, anche incidentali, questioni amministrative rilevanti per l'applicazione della legge penale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione delle spese per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha imputato la inammissibilità a colpa dei ricorrenti e ha aumentato la sanzione per le ragioni indicate.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Consente di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà fissando € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di un provvedimento amministrativo rende in genere irrilevanti in sede penale i vizi procedurali dell'atto: chi si ritenga leso deve impugnare l'atto in sede amministrativa o poi provare, nel processo penale, l'assenza dei presupposti che ne legittimano l'adozione.
  • Per ottenere la disapplicazione di un atto amministrativo nel processo penale non basta l'affermazione dell'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento: è necessario dimostrare che l'omissione ha effettivamente inciso sui diritti soggettivi o sull'esercizio del potere (pregiudizio concreto).
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede valutazioni concrete su quantità e pericolosità del fatto, tempestività e completezza dell'adempimento postumo; il semplice adempimento sopravvenuto, senza prove sui tempi e sulla completezza, può non essere sufficiente.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se la motivazione del giudice di merito indica gli elementi considerati preponderanti (es. precedenti penali, comportamento protratto nel tempo).
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e correlati alla motivazione della sentenza impugnata: argomentazioni generiche o prive di confronto con le ragioni del giudice di merito sono inammissibili.
  • Se si è destinatari di un'ordinanza sindacale è opportuno procedere tempestivamente all'impugnazione amministrativa o raccogliere e conservare prove (tempi, completezza della rimozione) utili a dimostrare l'ottemperanza o l'assenza dei presupposti in sede penale.
  • La Corte può aggravare sanzioni pecuniarie per ricorsi manifestamente inammissibili o colposi ai sensi della normativa che disciplina le spese processuali in Cassazione (art. 616 c.p.p. e legge n. 103/2017).

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