Sentenza del 10/12/2015 n. 6572 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli -IRES - IRAP - Accertamento induttivo - Ricarico medio- utilizzabilità - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che il semplice scostamento dalla percentuale media di settore non basta, da solo, a giustificare l'accertamento induttivo. Occorre uno scostamento particolarmente grave, accompagnato da elementi idonei a privare la contabilità di attendibilità e a dimostrare l'antieconomicità della gestione. Solo in tale situazione l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve giustificare le anomalie rilevate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di determinare induttivamente maggiori ricavi d'impresa sulla base della differenza tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, nonostante la contabilità fosse regolarmente tenuta. Tale metodo è legittimo solo quando lo scostamento sia talmente abnorme e irragionevole da rendere inattendibile la contabilità e da evidenziare una gestione antieconomica.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
La norma disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi e consente il ricorso a metodi induttivi o analitico-induttivi quando la contabilità risulti inattendibile o sussistano elementi gravi, precisi e concordanti. La mera difformità dalla media del settore non è sufficiente se la contabilità è regolare e non emergono ulteriori gravi anomalie.
Massime di principio
- La percentuale media di ricarico del settore costituisce un elemento presuntivo, ma non può fondare automaticamente un accertamento induttivo nei confronti di un'impresa con contabilità formalmente regolare.
- Per superare il valore probatorio della contabilità occorre dimostrare uno scostamento abnorme e irragionevole, non una semplice differenza rispetto ai valori medi.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire ulteriori elementi concreti di inattendibilità contabile o di gestione antieconomica; solo dopo tale dimostrazione il contribuente è chiamato a spiegare e provare le ragioni dello scostamento.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando la regolarità delle scritture, la plausibilità economica dei ricarichi applicati e l'assenza di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.
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