Cassazione Penale, Sentenza n. 13329/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna (2 anni reclusione e euro 400,00 di multa) per i reati contestati con riferimento agli artt. 56, 110 e 628, commi 2 e 3, cod. pen. I motivi di ricorso sono: (1) travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione relativamente al riconoscimento fotografico e personale operato dalla persona offesa (si sostiene che la prima individuazione fotografica era incerta e che il riconoscimento successivo non sarebbe credibile); (2) errata qualificazione giuridica del fatto e contestazione della sussistenza della rapina impropria, per la presunta cesura temporale tra la sottrazione operata dal RANGO e la successiva condotta violenta attribuita al TACCHINI; (3) mancanza dellelemento materiale del reato di rapina impropria, poichè TACCHINI sarebbe intervenuto solo per aiutare lamico e non per completare un comportamento concorsuale; (4) mancanza dellelemento soggettivo: assenza di prova della consapevolezza e volontà di TACCHINI di collaborare nella commissione della rapina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi reiterativi e aspecifici, non confrontati criticamente con le argomentazioni della Corte territoriale, la quale aveva valutato correttamente le prove (riconoscimento della persona offesa sia in udienza preliminare che in dibattimento, riscontro esterno nella vettura intestata alla madre del ricorrente, e dichiarazioni di testimoni oculari). La Corte ha inoltre richiamato principi di diritto consolidati sullutilizzabilità del riconoscimento della persona offesa e sul carattere non tassativo dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice. Per lammissibilità infondata del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dellart. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 628, commi 2 e 3
La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto sussistente il reato di rapina impropria anche ove la violenza o la minaccia siano state poste in essere successivamente alla sottrazione, purché non vi sia una cesura temporale tale da interrompere lunitarietà dellazione volta a impedire il recupero della refurtiva o ad assicurare limpunità del colpevole; il contributo materiale e morale del TACCHINI è stato ritenuto idoneo a integrare concorso nel reato.
Codice penale, art. 110
Applicato per riconoscere il concorso di persone nel delitto: la Corte ha valutato che TACCHINI ha fornito apporto causale e consapevole, svolgendo funzioni di palo/autista e poi intervenendo con aggressione per assicurare la fuga del coautore.
Codice penale, art. 56
Richiamato nellimputazione originaria (eventuale riferimento ad un concorso in reato o tentativo); la decisione si concentra comunque sulla effettiva partecipazione al reato consumato e sulla sussistenza degli elementi costitutivi della rapina impropria.
Codice di procedura penale, art. 616
Usato per disporre le conseguenze economiche dellinammissibilità del ricorso: condanna al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi colpa nella deduzione, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Principio giurisprudenziale sulla utilizzabilita' del riconoscimento della persona offesa
La Corte ha richiamato lorientamento secondo cui il riconoscimento operato dalla persona offesa costituisce parte integrante della testimonianza ed è pienamente utilizzabile in giudizio ai sensi del principio di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, purché il giudice di merito motivi la valutazione della attendibilità in modo logico e congruo.
Massime di principio
- Il riconoscimento della persona offesa (fotografico o personale) è utilizzabile come elemento probatorio e, se valutato con motivazione logica e coerente dal giudice di merito, non è sindacabile in Cassazione con critiche meramente alternative alla ricostruzione probatoria.
- La rapina impropria può ritenersi perfezionata anche se la violenza o la minaccia intervengono dopo la sottrazione, purché non vi sia una rottura temporale tale da interrompere lunitarietà dellazione volta a impedire il recupero della cosa o a garantire limpunita' dellautore; il contributo di un coautore come autista o palo che poi interviene violentemente può integrare concorso nel reato.
- I motivi di ricorso che si limitano a riproporre le stesse doglianze già valutate dal giudice di merito, senza un critico confronto con le sue argomentazioni, sono considerati aspecifici e rischiano linammissibilità in Cassazione.
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione libera delle prove se la valutazione del giudice di merito è logica, coerente e ben motivata: censure che propongono ricostruzioni alternative prive di specificità non superano il vaglio di ammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa o per motivi ripetutamente infondati può essere irrogata la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende oltre alle spese processuali.
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