Sentenza n. 1197/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati, nonché delle relative note di comunicazione e pubblicazione e degli atti alle stesse presupposti, tra cui gli atti di approvazione, da parte delle Aziende Sanitarie, delle delibere aziendali di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018 e dei relativi allegati (ASL Umbria 1: DGR n. 1118 del 14 novembre 2022, nota pec n. 0201027 del 14 novembre 2022; ASL Umbria 2: DGR n. 1773 del 15 novembre 2022, nota pec n. 0228783 delL'11 novembre 2022; Azienda Ospedaliera di Perugia: DGR n. 366 delL'11 novembre 2022, nota pec n. 0249447 dell'11 novembre 2022; Azienda Ospedaliera di Terni: DGR n. 145 del 10 novembre 2022, nota pec n. 0249005 dell'11 novembre 2022, nonché di tutti i relativi modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, in quanto occorra, delle delibere di approvazione dei bilanci regionali, e di ogni altro atto procedimentale, anche ignoto, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e ogni altra corrispondenza inerente; - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale n. 251; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 - ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute –DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, di contenuto ignoto; - degli accordi sanciti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR e 182/CSR); - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 17 marzo 2020 recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici - Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; - in quanto occorra del Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144 e del Decreto del Ministro della Salute del 24 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019, Supplemento ordinario n. 23 di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE), stato patrimoniale (SP), dei costi di livelli essenziali di assistenza, (LA) e conto del presidio (CP), degli enti del servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; nonche' per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Dealfa S.r.l. il 19/7/2023: per l'annullamento - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, e cioè: - della Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati, nonché delle relative note di comunicazione e pubblicazione e degli atti alle stesse presupposti, tra cui gli atti di approvazione, da parte delle Aziende Sanitarie, delle delibere aziendali di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018 e dei relativi allegati (ASL Umbria 1: DGR n. 1118 del 14 novembre 2022, nota pec n. 0201027 del 14 novembre 2022; ASL Umbria 2: DGR n. 1773 del 15 novembre 2022, nota pec n. 0228783 delL'11 novembre 2022; Azienda Ospedaliera di Perugia: DGR n. 366 delL'11 novembre 2022, nota pec n. 0249447 dell'11 novembre 2022; Azienda Ospedaliera di Terni: DGR n. 145 del 10 novembre 2022, nota pec n. 0249005 dell'11 novembre 2022, nonché di tutti i relativi modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, in quanto occorra, delle delibere di approvazione dei bilanci regionali, e di ogni altro atto procedimentale, anche ignoto, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e ogni altra corrispondenza inerente; - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale n. 251; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 - ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute –DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, di contenuto ignoto; - degli accordi sanciti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR e 182/CSR); - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 17 marzo 2020 recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici - Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; - in quanto occorra del Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144 e del Decreto del Ministro della Salute del 24 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019, Supplemento ordinario n. 23 di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE), stato patrimoniale (SP), dei costi di livelli essenziali di assistenza, (LA) e conto del presidio (CP), degli enti del servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; nonche' per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e imputazione degli oneri di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione della Regione Umbria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, tra cui la determinazione dirigenziale della Regione Umbria, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, circolari ministeriali, accordi Stato-Regioni e gli atti di validazione e certificazione del fatturato adottati dalle aziende sanitarie. È stata proposta anche domanda di risarcimento del danno. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni considerati, l'estinzione degli obblighi mediante il versamento di una quota ridotta pari al 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato in udienza di avere effettuato tale versamento e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti statali e regionali né la domanda risarcitoria. La dichiarazione resa in udienza dal difensore, attestante il pagamento della somma ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta e la conseguente rinuncia alla prosecuzione del contenzioso, ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dell'andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
La disciplina sopravvenuta consente di definire gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento della quota ridotta e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi; l'adesione della ricorrente e il pagamento hanno fatto venir meno l'interesse alla decisione.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È richiamato quale base normativa degli obblighi di payback gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È richiamato per i provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi e per le conseguenze dell'eventuale mancato adempimento al versamento ridotto.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, una disciplina sopravvenuta consente al privato di estinguere l'obbligazione controversa mediante il pagamento di un importo ridotto e il pagamento viene effettuato, viene meno l'interesse attuale alla decisione sulle impugnazioni degli atti presupposti e applicativi, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione resa in udienza dal difensore della parte ricorrente circa l'avvenuto adempimento alla disciplina sopravvenuta e l'assenza di interesse alla prosecuzione è idonea a fondare la declaratoria di improcedibilità, quando il venir meno dell'interesse risulta coerente con gli effetti estintivi previsti dalla legge.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure di illegittimità dedotte contro gli atti impugnati e delle domande connesse, salvo che il giudice debba pronunciarsi su specifiche questioni residue; nel caso esaminato non è stata adottata alcuna pronuncia di merito.
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