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Sentenza

Sentenza n. 2337/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202405252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro il diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Liguria, deducendo l’erroneità del rigetto del ricorso contro il diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi. In primo grado erano stati dedotti vizi di violazione degli artt. 3 e 21-quinquies della l. n. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il divieto traeva origine dalla mancata regolarizzazione della detenzione di un fucile acquistato da terzi, dal mancato immediato adempimento degli obblighi di denuncia e dal trasporto non autorizzato dell’arma presso l’abitazione, con conseguente segnalazione all’autorità giudiziaria per detenzione abusiva di armi. L’appellante ha sostenuto che l’Amministrazione avesse operato un illegittimo automatismo, attribuendo rilievo decisivo a un reato successivamente estinto per oblazione, senza considerare la condotta successiva, il decorso di circa otto anni, la pretesa tenuità e l’assenza di pericolo concreto, nonché l’estinzione del reato. Ha inoltre dedotto che una simile valutazione avrebbe determinato una preclusione sostanzialmente perpetua alla detenzione di armi e sarebbe stata incompatibile con il principio rieducativo di cui all’art. 27 Cost.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il diniego di revoca è stato ritenuto sufficientemente motivato, poiché l’Amministrazione aveva valorizzato una pluralità di elementi: le rassicurazioni rese al precedente proprietario circa la regolarizzazione del passaggio di proprietà; il protratto possesso dell’arma non denunciata per diversi mesi, fino al controllo dei Carabinieri; il trasporto non autorizzato dell’arma dall’ufficio all’abitazione; e l’inescusabilità della condotta, considerata l’esperienza dell’interessato nella materia delle armi. Il giudice ha ribadito che il rilascio e la conservazione dei titoli relativi alle armi non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo assoluto, ma sono sottoposti all’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, in funzione preventiva e cautelare della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, il giudizio di non affidabilità può fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale o su un singolo episodio significativo, senza necessità di accertare una specifica pericolosità sociale o un concreto abuso delle armi, purché la valutazione non sia irrazionale o arbitraria e sia congruamente motivata. L’estinzione del reato per oblazione non rende irrilevante il fatto storico ai fini dell’autonomo giudizio amministrativo di affidabilità. Anche l’omessa denuncia del trasferimento dell’arma, considerata espressiva di superficialità nella custodia e violazione del dovere informativo verso l’autorità di pubblica sicurezza, può da sola sostenere il divieto di detenzione. Le spese del grado di appello sono state compensate integralmente in ragione della specificità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

    La disposizione attribuisce al prefetto un potere preventivo e ampiamente discrezionale di vietare la detenzione delle armi quando il soggetto sia ritenuto capace di abusarne. Il giudizio può fondarsi su fatti significativi anche non costituenti reato, purché la valutazione sia non irrazionale e congruamente motivata.

  • artt. 10, 11, 42 e 43 TULPS

    Le norme confermano l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nel rilascio, diniego e revoca delle autorizzazioni relative al porto e alla detenzione di armi, in ragione delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante l’indicazione delle circostanze concrete poste a fondamento del giudizio di inaffidabilità.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La norma è stata richiamata tra le censure originarie, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione dell’istituto della revoca.

  • art. 27 Cost.

    Il richiamo al principio rieducativo della pena non impedisce che il fatto storico oggetto di un reato estinto sia autonomamente valutato dall’autorità amministrativa ai fini preventivi dell’affidabilità nella detenzione di armi.

  • art. 699 c.p.

    La disposizione è richiamata per evidenziare che il porto e la detenzione di armi costituiscono eccezioni a un generale divieto penalmente assistito, sicché non sussiste un diritto soggettivo assoluto al conseguimento o alla conservazione del relativo titolo.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    La norma è richiamata nel quadro del generale divieto di circolare armati e della conseguente natura eccezionale delle autorizzazioni in materia di armi.

Massime di principio

  • Il rilascio e la conservazione delle autorizzazioni relative al porto e alla detenzione di armi non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo assoluto, ma dipendono da una valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, finalizzata alla prevenzione di possibili abusi e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi può essere fondato anche su fatti privi di rilievo penale, ovvero su un singolo episodio significativo, senza che sia necessario dimostrare una specifica pericolosità sociale del destinatario o un concreto abuso dell’arma; è sufficiente una valutazione prognostica non irrazionale, adeguatamente motivata.
  • L’estinzione del reato, anche quando consegua al pagamento dell’oblazione, non rende irrilevante il fatto storico nel distinto procedimento amministrativo diretto a valutare l’affidabilità del soggetto nella detenzione di armi.
  • La mancata denuncia del trasferimento dell’arma o della sua acquisizione, protratta nel tempo e accompagnata dal trasporto non autorizzato, può essere valutata come indice di superficialità, scarsa diligenza e inaffidabilità nella custodia, idoneo a giustificare il divieto di detenzione.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi è limitato alla verifica dell’assenza di irrazionalità, arbitrarietà o travisamento e della sufficienza della motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella discrezionale dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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