Sentenza del 13/05/2016 n. 9849 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha contestato la dichiarazione di inammissibilità del proprio appello, ritenuto tardivo dalla CTR Sicilia. La sentenza di primo grado era stata pubblicata il 13 maggio 2003, mentre l'appello era stato notificato il 7 luglio 2005. I ricorrenti hanno sostenuto che il termine per impugnare fosse automaticamente sospeso, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, per le liti fiscali definibili mediante condono, fino al 1° giugno 2004, con proroga prevista dal D.L. n. 355 del 2003. È stato inoltre dedotto un vizio di motivazione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione nei rapporti tributari è attribuita all'Agenzia fiscale competente. Ha invece accolto il primo motivo dell'Agenzia delle entrate, ritenendo automatica la sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla normativa sul condono, salvo specifica istanza di trattazione del contribuente relativa al giudizio di gravame. Di conseguenza, l'appello notificato il 7 luglio 2005 è stato considerato tempestivo. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Sicilia, in diversa composizione, affinché esamini l'appello e provveda anche alle spese.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 6
A decorrere dal 1 gennaio 2003, "per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1 giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio".
La sospensione dei termini opera automaticamente per le liti fiscali potenzialmente definibili ai sensi dell'art. 16. L'unica eccezione è la presentazione, da parte del contribuente, di una specifica istanza di trattazione del giudizio di gravame. Il comportamento tenuto nel precedente grado non consente di escludere automaticamente la sospensione del termine per impugnare la relativa sentenza.
Decreto-legge n. 355 del 2003, art. 23-decies, convertito nella Legge n. 47 del 2004
Ha prorogato la sospensione dei termini prevista dall'art. 16, comma 6, della L. n. 289 del 2002 fino al 1° giugno 2004.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1
Con il trasferimento alle Agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze in materia tributaria, il Ministero dell'economia e delle finanze non è più legittimato a proporre o subire ricorsi relativi a rapporti tributari gestiti dall'Agenzia competente.
Decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 1
Ha determinato l'operatività delle Agenzie fiscali dal 1° gennaio 2001, data dalla quale deve essere individuata nell'Agenzia competente la parte legittimata nei giudizi tributari.
Massime di principio
- Quando una norma prevede la sospensione dei termini processuali per determinate liti fiscali definibili mediante condono, la sospensione può operare automaticamente, senza necessità di un'apposita richiesta, salvo diversa previsione normativa.
- L'eventuale istanza di trattazione deve riferirsi allo specifico grado o giudizio di gravame interessato: la riattivazione del processo in un grado precedente non implica necessariamente la rinuncia alla sospensione del termine per impugnare la sentenza.
- Nel calcolo della tempestività di un'impugnazione occorre aggiungere al termine ordinario i periodi di sospensione previsti da norme speciali, verificando anche eventuali proroghe legislative.
- Nei giudizi tributari instaurati dopo l'operatività delle Agenzie fiscali, il ricorso deve essere proposto dall'Agenzia competente; il Ministero dell'economia e delle finanze può risultare privo di legittimazione processuale.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito della controversia: elimina la decisione processuale errata e impone al giudice di rinvio di esaminare l'impugnazione, regolando anche le spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 99 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 116 - Comm. Trib. I grado di Trento
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 117 - Comm. Trib. I grado di Trento
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 4246 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 9819 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →