Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13513/2020 del 02/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003 nei confronti di una società che commerciava autoveicoli. L'Ufficio aveva recuperato costi dedotti e IVA detratta, ritenendo che alcune fatture, emesse da ditte considerate mere cartiere, documentassero operazioni soggettivamente inesistenti e dissimulassero acquisti intracomunitari. La Commissione tributaria provinciale di Chieti aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, con sentenza n. 74/10/13 depositata il 21 gennaio 2013, aveva confermato tale decisione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 24 del D.P.R. n. 633/1972, per non avere la CTR considerato la natura di cartiere delle società formalmente indicate come fornitrici; 2) omesso esame della questione della buona fede della contribuente, sostenendo che, in presenza di indizi di operazioni soggettivamente inesistenti, occorreva verificare se l'acquirente fosse inconsapevole della frode e avesse tenuto la diligenza dovuta, e che l'archiviazione del procedimento penale non escludeva una condotta colposa; 3) violazione dell'art. 109 del D.P.R. n. 991/1986 in relazione alla deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi risultanti da fatture soggettivamente inesistenti. La società è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo. Ha ribadito che, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare, anche per presunzioni e sulla base di elementi oggettivi e specifici, non soltanto l'inesistenza del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe potuto sapere, usando l'ordinaria diligenza commisurata alla sua posizione professionale, che l'operazione si inseriva in un'evasione. Una volta forniti tali indizi, spetta al contribuente dimostrare di essere stato inconsapevole e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, valutata secondo ragionevolezza, proporzionalità e circostanze concrete. La CTR non ha indicato quale prova contraria fosse stata fornita dalla società né ha verificato l'effettiva inconsapevolezza e diligenza; si è limitata a richiamare la quota degli acquisti provenienti dalle società ritenute cartiere e l'archiviazione del procedimento penale, elementi non sufficienti a dimostrare la diligenza della contribuente. Il primo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 24

    Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 24, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 30.

    Le disposizioni sono indicate a fondamento del motivo relativo alla detrazione dell'IVA, ma la Corte non decide nel merito la questione perché il primo motivo resta assorbito.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Con il secondo motivo si assume omesso esame su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla buona fede della società Universal Auto s.r.l. evidentemente riconosciuta tacitamente mentre la sussistenza di indizi attestanti l’inesistenza soggettiva di operazioni imporrebbe l’accertamento della buona fede dell’acquirente sulla quale il giudice dell’appello non avrebbe affermato nulla.

    La Corte accoglie la censura concernente la mancata verifica della buona fede e della diligenza della contribuente in presenza degli indizi di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109

    Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 991 del 1986, art. 109, ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’impossibilità di dedurre ai fini delle imposte dirette, costi relativi a fatture soggettivamente inesistenti.

    La questione della deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette è stata proposta dall'Agenzia, ma la Corte non la decide perché il terzo motivo resta assorbito. Il testo riporta il riferimento normativo come D.P.R. n. 991 del 1986.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesta fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare, anche in via indiziaria e mediante elementi oggettivi e specifici, sia l'inesistenza del fornitore sia che il cessionario sapeva o avrebbe potuto sapere, con l'ordinaria diligenza rapportata alla sua qualificata posizione professionale, che l'operazione si inseriva in un'evasione.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia fornito gli indizi richiesti, il contribuente deve provare di avere agito senza consapevolezza dell'inesistenza delle operazioni e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, valutata secondo ragionevolezza, proporzionalità e circostanze del caso concreto.
  • In presenza di indizi di operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice deve individuare la prova contraria offerta dal contribuente e verificare concretamente la sua inconsapevolezza e diligenza; non è sufficiente fondare la decisione su generiche considerazioni circa la quota degli acquisti effettuati presso le società cartiere o sull'archiviazione del procedimento penale a carico del rappresentante della società.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, l'assenza di benefici dalla rivendita e, nel caso esaminato, l'archiviazione del procedimento penale non dimostrano di per sé che il cessionario abbia adottato la diligenza richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.