Cassazione Civile, Ordinanza n. 34591/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore dipendente, adibito alle mansioni di autista, aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto alla corresponsione della voce retributiva denominata "agente unico" per il periodo 1 gennaio 2014 - 30 giugno 2015, con condanna della società al pagamento della relativa indennità. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali ex art. 1362 c.c. nell'interpretazione degli accordi collettivi del 1995, 1996, 2010 e del verbale del 2011, sostenendo che i nuovi accordi avessero radicalmente modificato l'organizzazione del servizio trasporti e superato la precedente disciplina dell"agente unico"; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il lavoratore non avesse provato di avere effettivamente svolto le attività di agente unico nel periodo dedotto; 3) omessa motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dalla società per dimostrare la ridefinizione delle attività di agente unico; 4) violazione degli artt. 2099 c.c., 36 Cost. e 1362 c.c., contestando la natura retributiva dell'indennità riconosciuta e sostenendo che non fosse più dovuta alla luce dei nuovi assetti organizzativi e contrattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l'indennità per "agente unico" remunera mansioni effettivamente svolte e ha natura retributiva, con conseguente irriducibilità in assenza di concorde volontà delle parti; la scadenza o modifica di accordi collettivi non elimina, di per sé, l'obbligo di corrispondere quanto già entrato nel contratto individuale e non è sufficiente a far venir meno il diritto del lavoratore senza prova concreta di una modifica idonea a incidere sulla prestazione o sulla base contrattuale. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché mirava in sostanza a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e perché non ricorreva una falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., che si configura solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia perché non denunciava un vizio riconducibile al nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., non indicando un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario del lavoratore, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio di interpretazione degli accordi collettivi; la Corte non ha accolto la lettura della società, ritenendo che non emergesse una modifica tale da eliminare il diritto all'indennità.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce il carico probatorio a una parte diversa da quella onerata; nel caso concreto ciò non è avvenuto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la denuncia di violazione di legge nei motivi che contestavano l'interpretazione degli accordi e la natura dell'indennità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte osserva che il motivo formulato come omessa motivazione sulla prova testimoniale è inconferente rispetto a questo parametro, che attiene agli errores in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 2099 c.c.
Richiamato per contestare la natura retributiva dell'indennità; la Corte ha confermato che l'indennità ha causa retributiva.
art. 36 Cost.
La Corte afferma che la scadenza dell'accordo collettivo non sottrae il datore all'obbligo di retribuzione per l'importo già previsto dal contratto individuale, recepito dal collettivo.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.
art. 93 c.p.c.
Base della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'indennità prevista dalla contrattazione collettiva per determinate mansioni conserva natura retributiva quando remunera stabilmente una specifica attività lavorativa; non può essere unilateralmente soppressa o ridotta dal datore in assenza di concorde volontà delle parti.
- La mera riorganizzazione aziendale o la sopravvenuta modifica degli accordi collettivi non basta, da sola, a far venire meno un diritto retributivo già entrato nel contratto individuale, se non è dimostrata una concreta incidenza sulla base del diritto stesso o ricorrono i presupposti per altre specifiche vicende estintive o modificative.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito distribuisca erroneamente l'onere probatorio tra le parti; non ricorre invece quando la censura mira a contestare il merito della valutazione delle prove.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; il ricorso deve indicare un vizio di diritto o l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare l'insufficienza o la non condivisibilità della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34577/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34578/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34579/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34580/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34581/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34582/2022 del 24/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →