Ordinanza n. 226/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 515/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. V, n. 515/2024, relativa agli atti applicativi dell'obbligo vaccinale, alla sospensione dal lavoro, alla negazione della retribuzione e alla decurtazione dell'anzianità di servizio
Esito
La controversia
L'appello riguarda una serie di atti amministrativi adottati nei confronti dei ricorrenti in primo grado a seguito dell'accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021. Gli atti hanno comportato la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, la negazione della retribuzione e la decurtazione dell'anzianità di servizio per il periodo di sospensione. I motivi d'appello investono questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea già oggetto di rinvio pregiudiziale alla CGUE da parte della Sezione I del Consiglio di Stato, con il parere n. 563/2025, nell'ambito della causa C-522/2024.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l'appello, ma ha disposto la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza davanti alla CGUE della questione pregiudiziale europea rilevante per la controversia. Il giudizio dovrà essere riassunto ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. mediante domanda di fissazione dell'udienza presentata dalla parte più diligente entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della CGUE sulla questione rimessa con il parere n. 563/2025. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte appellata.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 1 aprile 2021, n. 44
Prevede l'obbligo vaccinale la cui inosservanza ha costituito il presupposto delle misure amministrative contestate.
art. 267 TFUE
Disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, già disposto in relazione alla questione rilevante per il giudizio.
art. 295 c.p.c.
È stato applicato quale base della sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della CGUE sulla questione pregiudiziale.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Impone la prosecuzione del giudizio sospeso mediante domanda di fissazione dell'udienza entro 90 giorni dalla pubblicazione della decisione della CGUE nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
art. 98 c.p.a.
È richiamato nell'ordinanza d'appello, senza che dal testo emerga una specifica applicazione ulteriore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte appellata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende da una questione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea già sottoposta alla Corte di giustizia mediante rinvio pregiudiziale, il giudice amministrativo può sospendere impropriamente il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione della questione europea.
- Dopo la decisione della Corte di giustizia sulla questione pregiudiziale, il giudizio amministrativo sospeso deve essere proseguito ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. mediante domanda di fissazione dell'udienza presentata dalla parte più diligente entro il termine perentorio di 90 giorni decorrente dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 26/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 27/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 28/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 29/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 30/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 31/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →