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Ordinanza

Ordinanza n. 226/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 515/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202407432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. V, n. 515/2024, relativa agli atti applicativi dell'obbligo vaccinale, alla sospensione dal lavoro, alla negazione della retribuzione e alla decurtazione dell'anzianità di servizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appello riguarda una serie di atti amministrativi adottati nei confronti dei ricorrenti in primo grado a seguito dell'accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021. Gli atti hanno comportato la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, la negazione della retribuzione e la decurtazione dell'anzianità di servizio per il periodo di sospensione. I motivi d'appello investono questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea già oggetto di rinvio pregiudiziale alla CGUE da parte della Sezione I del Consiglio di Stato, con il parere n. 563/2025, nell'ambito della causa C-522/2024.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l'appello, ma ha disposto la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza davanti alla CGUE della questione pregiudiziale europea rilevante per la controversia. Il giudizio dovrà essere riassunto ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. mediante domanda di fissazione dell'udienza presentata dalla parte più diligente entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della CGUE sulla questione rimessa con il parere n. 563/2025. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte appellata.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 1 aprile 2021, n. 44

    Prevede l'obbligo vaccinale la cui inosservanza ha costituito il presupposto delle misure amministrative contestate.

  • art. 267 TFUE

    Disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, già disposto in relazione alla questione rilevante per il giudizio.

  • art. 295 c.p.c.

    È stato applicato quale base della sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della CGUE sulla questione pregiudiziale.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Impone la prosecuzione del giudizio sospeso mediante domanda di fissazione dell'udienza entro 90 giorni dalla pubblicazione della decisione della CGUE nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

  • art. 98 c.p.a.

    È richiamato nell'ordinanza d'appello, senza che dal testo emerga una specifica applicazione ulteriore.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte appellata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende da una questione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea già sottoposta alla Corte di giustizia mediante rinvio pregiudiziale, il giudice amministrativo può sospendere impropriamente il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione della questione europea.
  • Dopo la decisione della Corte di giustizia sulla questione pregiudiziale, il giudizio amministrativo sospeso deve essere proseguito ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. mediante domanda di fissazione dell'udienza presentata dalla parte più diligente entro il termine perentorio di 90 giorni decorrente dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazione

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