Sentenza del 26/02/2019 n. 5558 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la decisione della C.T.R. del Lazio che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso contro due cartelle di pagamento relative a una sanzione di Euro 58.110,07, irrogata per il presunto consumo fraudolento di energia elettrica nel periodo 26 ottobre 1997-25 ottobre 2002. Hanno sostenuto, tra l'altro, che M.A. non fosse personalmente responsabile dell'illecito commesso nell'interesse della società, che le deduzioni difensive contro l'atto di contestazione fossero state presentate tempestivamente, che l'Ufficio non avesse irrogato validamente la sanzione entro il termine previsto e che l'accertamento del consumo fraudolento fosse infondato o basato su dati presuntivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'atto di contestazione era divenuto definitivo perché le deduzioni difensive erano state ritenute tardive o comunque non adeguatamente documentate; di conseguenza, le cartelle potevano essere contestate soltanto per vizi propri e non per questioni riguardanti il merito dell'atto presupposto. I motivi sono stati inoltre ritenuti generici, non conformi ai requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e fondati anche sulla vecchia formulazione del vizio di motivazione. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 4
In difetto di deduzioni difensive, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione.
Se il destinatario non presenta deduzioni difensive entro sessanta giorni dalla notifica, l'atto di contestazione diventa definitivo come atto di irrogazione della sanzione. Le contestazioni successive non possono normalmente rimettere in discussione il merito dell'atto presupposto.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 7
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti con riferimento al termine per l'irrogazione della sanzione, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché il ricorso era inammissibile e l'atto presupposto era stato ritenuto definitivo.
D.L. n. 269 del 2003, art. 7, convertito nella L. n. 326 del 2003
La norma esclude, in determinate condizioni, la responsabilità personale della persona fisica che agisce in nome e per conto di una società di capitali. Nel caso concreto la questione è stata ritenuta preclusa dalla definitività dell'atto di contestazione, pur essendo stata segnalata la possibilità di una verifica amministrativa qualora le cartelle fossero state emesse nei confronti di M.A. solo quale legale rappresentante della società.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali fonda il motivo, precisando dove e quando siano stati prodotti nei precedenti gradi di giudizio. L'omessa indicazione rende la censura inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile dopo il D.L. n. 83 del 2012
Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Dopo la riforma non è più deducibile il semplice difetto, insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è denunciabile soltanto l'omesso esame di uno specifico fatto decisivo e discusso, salvo motivazione totalmente mancante, apparente o incomprensibile.
Art. 112 c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve riguardare una domanda o eccezione ritualmente proposta e non esaminata. La censura deve essere formulata correttamente come vizio processuale e indicare con precisione la domanda o eccezione ignorata.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Il travisamento dei fatti può costituire, nei casi previsti, motivo di revocazione e non è automaticamente deducibile come motivo di ricorso per cassazione.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione diventa definitivo per mancata o tardiva impugnazione, le successive cartelle fondate su quell'atto possono essere contestate, di regola, soltanto per vizi propri e non per rimettere in discussione il merito della pretesa.
- La tempestività delle deduzioni difensive deve essere provata in modo completo e facilmente verificabile, indicando e conservando ricevuta di spedizione, avviso di ricevimento e collegamento inequivoco tra la documentazione e l'atto contestato.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre le difese già respinte nei gradi di merito o chiedere una nuova valutazione delle prove; occorre indicare uno specifico errore di diritto o un preciso vizio processuale conforme ai requisiti formali di legge.
- La contestazione dell'omessa o insufficiente motivazione deve rispettare la formulazione vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; il semplice dissenso dalla valutazione probatoria del giudice non è sufficiente.
- Gli atti e i documenti richiamati in cassazione devono essere puntualmente indicati nel ricorso, con riferimento alla loro collocazione nei fascicoli di merito. Una produzione documentale non descritta o tardiva può essere inutilizzabile.
- Eventuali errori nell'individuazione del soggetto responsabile, come la responsabilità personale del rappresentante per un illecito della società, devono essere sollevati tempestivamente contro l'atto presupposto; la definitività di quest'ultimo può precluderne l'esame successivo, salvo possibili correzioni amministrative nei casi consentiti.
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