Ordinanza n. 70/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del decreto n.-OMISSIS- adottato in data 2.10.2025 dal Direttore generale del personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, notificato in data 13.11.2025, con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della censura; - della allegata proposta formulata dal Consiglio centrale di disciplina; - di ogni altro atto presupposto, collegato e conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della censura irrogata a un appartenente alla Polizia penitenziaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Direttore generale del personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura, nonché la proposta del Consiglio centrale di disciplina e gli atti presupposti, collegati e conseguenziali. Nella fase cautelare ha prospettato vizi riferibili alla ragionevolezza e logicità del provvedimento, al difetto di motivazione e alla violazione della regola di ragionevole tempestività dell’avvio dell’azione disciplinare. Ha inoltre dedotto un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla possibile preclusione all’accesso a incarichi di maggiore responsabilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Al sommario esame proprio della fase cautelare, il provvedimento non è apparso prima facie affetto da palese irragionevolezza, illogicità o difetto di motivazione, né è stata ravvisata una violazione della ragionevole tempestività dell’avvio dell’azione disciplinare. Quanto al periculum in mora, il pericolo di preclusione all’accesso a incarichi di maggiore responsabilità è stato ritenuto smentito dal conferimento al ricorrente dell’incarico di vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria indicato nell’ordinanza; inoltre, il giudice ha rilevato che la preclusione alla partecipazione alle relative procedure opera solo per sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il pregiudizio è stato comunque allegato in termini generici e ipotetici, senza dimostrazione dell’imminenza di un danno grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 1.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza delle condizioni per l’adozione di misure cautelari; nel caso concreto il TAR ha escluso sia un fumus sufficiente sia un periculum fondato e attuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’annullamento della misura richiesta può essere negato quando, a un sommario esame, l’atto disciplinare non presenti vizi manifesti di irragionevolezza, illogicità o difetto di motivazione e non emerga una violazione della ragionevole tempestività dell’avvio dell’azione disciplinare.
- Il periculum in mora non è dimostrato da una prospettata preclusione futura e generica all’accesso a incarichi di maggiore responsabilità, quando tale preclusione non opera per la sanzione irrogata e la parte abbia comunque ottenuto un incarico di responsabilità.
- Il pericolo cautelare deve essere imminente, concreto e riferito a un pregiudizio grave e irreparabile; allegazioni meramente generiche e ipotetiche non sono sufficienti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 109/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 110/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 12/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 29/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 32/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →