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Sentenza

Sentenza n. 2238/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso integrale all'offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria, con oscuramento della maggior parte del documento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata nella gara per l'individuazione dell'ente attuatore di servizi nell'ambito del sistema SAI, aveva chiesto di accedere alla documentazione prodotta dall'aggiudicataria, dopo avere rilevato che l'offerta tecnica non era disponibile integralmente sulla piattaforma. La stazione appaltante aveva inizialmente trasmesso una versione oscurata dell'offerta e, successivamente, con la nota del 30 giugno 2026, aveva ritenuto giustificato il diniego di accesso sulla base della dichiarazione dell'aggiudicataria relativa alla presenza di segreti commerciali. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 20 e 30 del disciplinare di gara, degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione della par condicio, omessa ponderazione degli interessi contrapposti e lesione del diritto di difesa. In particolare, ha contestato che la stazione appaltante avesse recepito acriticamente la richiesta di oscuramento, senza verificare l'effettiva esistenza di segreti tecnici o commerciali, senza motivare la decisione e senza limitare l'oscuramento alle sole parti riservate. Ha inoltre dedotto che l'oscuramento integrale o quasi integrale dell'offerta tecnica impediva di comprendere le soluzioni proposte dall'aggiudicataria e le ragioni dell'attribuzione del punteggio superiore, compromettendo la tutela giurisdizionale. Il Collegio ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso, individuando il dies a quo del termine di dieci giorni nella comunicazione della specifica decisione di oscuramento, intervenuta il 30 giugno 2026.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l'art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023 consenta di escludere l'accesso solo per informazioni che costituiscano effettivi segreti tecnici o commerciali, sulla base di una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata. Ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, del medesimo decreto, gli operatori collocati nei primi cinque posti hanno un ampio diritto di accesso alle offerte e l'oscuramento deve essere fondato su una specifica richiesta, corredata da una motivazione concreta. Il giudice ha rilevato che le dichiarazioni dell'aggiudicataria, per come riportate nel provvedimento, erano generiche e non individuavano informazioni specifiche, dotate di valore economico e vantaggio concorrenziale, aventi carattere oggettivamente segreto e protette mediante misure adeguate. La stazione appaltante, inoltre, non aveva svolto un autonomo esame della fondatezza delle ragioni di riservatezza e si era limitata ad aderire acriticamente alle indicazioni dell'aggiudicataria, omettendo il necessario bilanciamento tra tutela del segreto ed esigenze di trasparenza e difesa. L'oscuramento era comunque sproporzionato, poiché riguardava integralmente 25 delle 29 pagine dell'offerta e parzialmente altre 3 pagine, impedendo alla seconda classificata di verificare le ragioni dell'attribuzione del punteggio. Il TAR ha annullato la nota del 30 giugno 2026 nella parte relativa all'oscuramento, ha accertato il diritto della ricorrente all'ostensione integrale dell'offerta tecnica e ha ordinato alla centrale di committenza di renderla disponibile entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La centrale è stata condannata al pagamento di 750 euro di spese di giudizio, oltre accessori; le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti delle altre parti intimate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali

    L'esclusione dell'accesso richiede una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata, riferita a informazioni concretamente individuate come segreti tecnici o commerciali; non è sufficiente un'affermazione generica.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 36/2023

    agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili ... gli atti ... e le offerte dagli stessi presentate

    Gli operatori collocati nei primi cinque posti godono di un ampio diritto di accesso reciproco alle offerte, funzionale alla verifica della legittimità della gara.

  • art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023

    nella comunicazione dell’aggiudicazione, la stazione appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento

    La stazione appaltante deve assumere ed esplicitare una propria decisione sulle richieste di oscuramento, motivando il bilanciamento tra segreti tecnici e commerciali, trasparenza e diritto di difesa.

  • art. 36, commi 4 e seguenti, d.lgs. 36/2023

    termine di dieci giorni per la notifica del ricorso

    Nel rito super-accelerato relativo alle decisioni di oscuramento, il termine per ricorrere decorre dalla comunicazione della specifica decisione di oscuramento, anche quando essa sia adottata successivamente all'aggiudicazione.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    Per configurare un segreto tecnico o commerciale occorrono segretezza, rilevanza economica e sottoposizione a misure di protezione ragionevolmente adeguate.

  • art. 3 l. 241/1990

    La decisione di oscuramento deve essere motivata in modo concreto e comprensibile, indicando le ragioni per cui le informazioni sottratte all'accesso possiedono effettivi caratteri di segretezza.

  • art. 24 Cost.

    La tutela del diritto di difesa impone di consentire l'accesso alle informazioni necessarie per verificare la legittimità dell'attribuzione dei punteggi, salvo la protezione di segreti effettivi e specificamente dimostrati.

  • art. 20 del disciplinare di gara

    La possibilità di secretare riguarda eventuali parti dell'offerta contenenti segreti tecnici o commerciali e non legittima l'oscuramento generalizzato dell'intera offerta.

Massime di principio

  • In una procedura di gara, la richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica per segreti tecnici o commerciali deve individuare in modo specifico le informazioni riservate e dimostrare la sussistenza congiunta della segretezza, del valore economico o vantaggio concorrenziale e dell'adozione di misure di protezione adeguate; una dichiarazione generica dell'operatore economico non è sufficiente.
  • La stazione appaltante non può recepire automaticamente la richiesta di oscuramento formulata dall'aggiudicatario, ma deve svolgere un autonomo e motivato apprezzamento sulla validità e pertinenza delle ragioni di riservatezza, esplicitando il bilanciamento tra tutela dei segreti, trasparenza della gara e diritto di difesa degli altri concorrenti.
  • L'oscuramento dell'offerta tecnica deve rispettare il principio di stretta proporzionalità e limitarsi alle sole informazioni effettivamente coperte da segreto; non è legittimo oscurare integralmente o quasi integralmente l'offerta quando ciò impedisca al concorrente di comprendere le soluzioni tecniche proposte e le ragioni dell'attribuzione dei punteggi.
  • Nel rito super-accelerato relativo alle decisioni di oscuramento di parti delle offerte, il termine di dieci giorni per proporre ricorso decorre dalla comunicazione della specifica decisione di oscuramento, sia quando essa è contestuale all'aggiudicazione sia quando è adottata successivamente a seguito di un'istanza di accesso.
  • Quando l'allegazione del segreto tecnico o commerciale è generica e non consente di verificarne i requisiti oggettivi, prevale il diritto di accesso del concorrente che dimostri l'esigenza di conoscere l'offerta ai fini della propria difesa nella gara e nel processo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoProcedura di gara
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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