Cassazione Penale, Sentenza n. 41116/2024 del 07/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha rinnovato la misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine per truffa aggravata continuata ai danni di Invitalia e dell'Unione Europea. Denunciano: 1) violazione delle norme (artt. 291, 310, 597 c.p.p. e art. 24 Cost.) perché il Tribunale si è fondato su materiale probatorio "nuovo" prodotto dal P.M. in appello, non consentito nel giudizio cautelare; 2) inutilizzabilità di tali elementi perché acquisiti dopo la scadenza dei termini delle indagini senza proroga; 3) errata qualificazione giuridica dei fatti (si tratterebbe di mero inadempimento o, al più, del reato di cui all'art. 316-ter c.p. e non di truffa aggravata); 4) omissione della necessaria valutazione del rischio di recidiva e degli altri presupposti cautelari.
La decisione
La Corte rigetta i ricorsi. Sul punto principale, afferma che il P.M. può produrre in sede di appello elementi probatori "nuovi" purché riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e sia assicurato il contraddittorio (con congruo termine per difesa). La consulenza tecnica prodotta dal P.M., che dimostrava la non corrispondenza fra i macchinari rinvenuti e quelli fatturati, è stata ritenuta pertinente alla originaria imputazione di truffa e idonea a inficiarne la rilevanza favorevole alla difesa; la difesa ha avuto un termine per controdedurre. Le eccezioni relative all'inutilizzabilità degli atti per scadenza dei termini delle indagini sono ritenute inammissibili perché non sollevate tempestivamente in sede di appello. Le censure sulla qualificazione giuridica e sul pericolo di recidiva risultano generiche o infondate. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 291 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti del giudizio cautelare e alla produzione di atti nel corso del procedimento; la Corte ritiene ammissibile la produzione di elementi nuovi se attengono allo stesso fatto e viene rispettato il contraddittorio.
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'appello "de libertate" e i confini della devoluzione: la Corte conferma che il P.M. può introdurre nuovi elementi purché rimangano nel perimetro del fatto originario oggetto della richiesta cautelare.
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali invocate dalla difesa in tema di ammissibilità di atti e documenti nel procedimento cautelare; la Corte non ha ritenuto violato il diritto di difesa perché è stato concesso tempo per controdedurre.
art. 24 Costituzione
Invocato dalla difesa in ordine alla tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio sia stato rispettato con la concessione di un termine di difesa.
art. 191 cod. proc. pen.
Norma sulle prove illecite; la Corte distingue l'inutilizzabilità degli atti per scadenza dei termini delle indagini dall'inutilizzabilità delle prove vietate e osserva che tale eccezione deve essere proposta tempestivamente.
art. 407 cod. proc. pen.
Richiamato nella cornice delle normative processuali indicate dalla difesa; la Corte sottolinea i limiti di rilevabilità d'ufficio delle eccezioni legate all'inutilizzabilità degli atti.
art. 415‑bis cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione di elementi probatori; la Corte non ha ritenuto determinante una diversa applicazione in questa sede rispetto ai principi generali sul giudizio cautelare.
art. 273 cod. proc. pen.
Invocato in relazione ai vizi di motivazione e alle procedure di ricorso; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non fondate.
art. 316‑ter c.p.
Richiamato dalla difesa come possibile fattispecie più idonea rispetto alla truffa; la Corte ritiene che la fattispecie di truffa aggravata sia adeguatamente prospettata quando vi è documentazione falsa o dichiarazioni mendaci idonee a determinare l'ente pubblico.
art. 640 e 640‑bis c.p.
Riferimento alle fattispecie di truffa e truffa aggravata; la Corte conferma la configurabilità della truffa aggravata quando vi è uso di documenti falsi e frode nella rendicontazione per ottenere erogazioni pubbliche.
artt. 274, 275 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione alla devoluzione dell'appello e alla necessità di valutare tutti i presupposti per l'applicazione della misura; la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato il pericolo di recidiva.
Cass. Sez. U., Donelli, 31/03/2004
Giurisprudenza di riferimento citata dalla Corte: stabilisce che il giudice cautelare può ampliare la piattaforma cognitiva con elementi nuovi solo se attengono al medesimo fatto originario; principio applicato nel caso.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può produrre in appello nuovi elementi probatori nel giudizio cautelare solo se riguardano lo stesso fatto oggetto della richiesta originaria e se è garantito il pieno contraddittorio (termine adeguato per la difesa).
- Le eccezioni sull'inutilizzabilità di atti per scadenza dei termini delle indagini devono essere sollevate tempestivamente in sede di merito; non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione.
- La qualificazione tra illecito civile/contrattuale e reato (es. truffa aggravata) dipende dal carattere fraudolento della condotta e dall'effetto ingannevole sui provvedimenti dell'amministrazione: uso di documenti falsi o dichiarazioni mendaci è indizio forte di truffa.
- Nel sindacato sull'applicazione di misure cautelari il controllo giudiziale è devolutivo: il giudice d'appello verifica la sussistenza di esigenze cautelari e può valorizzare nuova prova se conforme ai limiti del devolutum.
- Il diritto di difesa è rispettato se alla parte è dato un congruo termine per esaminare e controbattere la nuova documentazione prodotta dall'accusa in sede di appello.
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