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Sentenza

Sentenza n. 1882/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - della Determina n. 20 del 15.4.2026 avente ad oggetto “Presa atto verbali commissione esaminatrice, approvazione graduatoria finale e nomina del vincitore del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato, part-time 24 ore settimanali, di un Agente di Polizia Locale”, adottata all’esito della procedura selettiva per l’assunzione di personale a tempo indeterminato presso il Comune di -OMISSIS- all’interno dell’Area Vigilanza con qualifica di Istruttore di Vigilanza, giusta determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 381 del 30.9.2025; - della Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 26.4.2026, recante “Autorizzazione alla cessione di graduatorie di merito approvate con Determinazione del Segretario Comunale n. 20 del 15 aprile 2026 - Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Catania”. - del Verbale n. 13 del 9 aprile 2026 che ha definito la graduatoria finale sulla scorta delle prove orali di cui al Verbale n. 10 del 25 marzo 2026; - del Verbale n. 11 del 31.3.2026 con il quale è stata dichiarata la non idoneità dell’odierno ricorrente; - della Determina del Segretario Comunale n. 16 del 31.3.2026 avente ad oggetto “Non ammessi alla prova orale del concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di un agente di polizia locale a tempo indeterminato per 24 ore settimanali”, in cui si rappresenta che il ricorrente non ha superato la prova di efficienza fisica; - della nota n. 3468 del 24.3.2026 a mezzo della quale il Presidente della Commissione esaminatrice ha convocato il ricorrente alla prova di efficienza fisica in relazione alla procedura, precludendo espressamente “ulteriori rinvii” richiesti dal partecipante in relazione alle sue temporanee condizioni di salute; - e per quanto di interesse, occorrendo, del Bando di Concorso nella parte in cui viola il favor partecipationis, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e/o connessi, con particolare riferimento alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 Reg. del 26.4.2026.

Giustizia amministrativa202601016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale relativi alla prova di efficienza fisica, alla non ammissione alla prova orale, all'approvazione della graduatoria e alla nomina del vincitore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante a un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale di un agente di polizia locale, contestava la propria esclusione dalla prosecuzione della procedura dopo il mancato superamento della prova di efficienza fisica, consistente nella corsa di 1000 metri da completare entro cinque minuti. Deduceva la violazione della par condicio e del favor partecipationis, sostenendo di essere stato costretto a svolgere la prova nonostante una temporanea patologia già certificata e nonostante condizioni meteorologiche sfavorevoli, diverse da quelle affrontate dagli altri candidati. Lamentava inoltre l'omessa valutazione della documentazione medica, l'illogicità della condotta amministrativa, che aveva prima concesso un rinvio e poi negato un ulteriore differimento, la violazione della lex specialis e dei principi delle procedure concorsuali, nonché l'assenza nel bando di una disciplina espressa sull'esclusione del candidato temporaneamente impedito. Il Comune eccepiva il difetto di integrità del contraddittorio e l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del diniego di autotutela e delle clausole del bando relative allo svolgimento della prova in caso di maltempo; nel merito sosteneva l'acquiescenza del candidato, la tardività e strumentalità delle contestazioni, l'assenza di preventiva esibizione della certificazione medica e di riserve verbalizzate, nonché la natura oggettiva e performativa della prova.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari del Comune relative alla mancata impugnazione del diniego di autotutela e delle clausole del bando. La mancata impugnazione del riscontro negativo all'istanza di autotutela non incideva sull'ammissibilità dell'impugnazione degli atti originari. La doglianza sulle condizioni meteorologiche non riguardava necessariamente l'illegittimità della lex specialis, ma l'operato concreto dell'Amministrazione e poteva essere esaminata sotto il profilo dell'eccesso di potere. Il Collegio ha invece ritenuto superfluo esaminare l'eccezione relativa all'integrità del contraddittorio, poiché il ricorso era infondato nel merito. Nel merito, ha escluso la disparità di trattamento, rilevando che il primo rinvio era stato concesso proprio in considerazione della patologia certificata. Ha escluso la violazione del favor partecipationis, osservando che l'Amministrazione aveva favorito, anziché impedito, la partecipazione del candidato e che la previsione di una prova fisica costituiva applicazione del bando. Ha inoltre valorizzato il verbale della prova, fidefacente fino a querela di falso, dal quale risultava che il candidato aveva prestato il proprio consenso allo svolgimento della prova senza formulare riserve né esibire preventivamente la certificazione medica. La contestazione della propria condizione fisica, proposta soltanto dopo il mancato superamento, è stata ritenuta contraria ai canoni di buona fede e lealtà. Le condizioni meteorologiche sono state ritenute irrilevanti secondo il bando e comunque non dimostrate come differenti in modo significativo rispetto alle altre sessioni. La testimonianza della moglie del ricorrente è stata considerata di scarsa efficacia probatoria per i rapporti familiari, mentre le dichiarazioni dei commissari e degli operatori sanitari presenti attestavano che il candidato aveva completato la prova senza necessità di intervento sanitario. Infine, il TAR ha distinto la prova concorsuale di efficienza fisica dall'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, che interviene in una fase successiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata quando, sentite le parti, la causa è matura per la decisione e non è necessaria ulteriore istruttoria.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente quale base della richiesta di tutela cautelare monocratica; la domanda cautelare non è stata accolta, essendo il ricorso definito con il rigetto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità delle parti private.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione del provvedimento con cui l'amministrazione respinge un'istanza di autotutela non rende inammissibile l'impugnazione degli atti originari, poiché il diniego di autotutela non sostituisce né riapre i termini per contestare il provvedimento presupposto.
  • La contestazione delle condizioni concrete di svolgimento di una prova concorsuale, come il maltempo, può essere esaminata quale censura sull'operato dell'amministrazione e sull'eventuale eccesso di potere, senza necessità di impugnare tempestivamente la clausola del bando quando non si contesta il contenuto della lex specialis, ma la sua applicazione concreta.
  • La concessione di un rinvio per una prova concorsuale, motivata da una patologia temporanea documentata, esclude di per sé che l'amministrazione abbia violato la par condicio o il favor partecipationis per il solo fatto di convocare successivamente il candidato a una prova di recupero secondo le regole del bando.
  • Il candidato che, prima dello svolgimento di una prova concorsuale, non esibisca la documentazione medica disponibile, non formuli opposizioni o riserve e accetti di svolgere la prova, non può far valere soltanto dopo l'esito sfavorevole la propria condizione impeditiva, in quanto tale condotta è valutabile alla luce dei doveri di buona fede e lealtà.
  • La prova concorsuale di efficienza fisica, diretta a verificare il raggiungimento di una soglia prestazionale predeterminata, è distinta dall'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, che appartiene a una fase successiva del procedimento di assunzione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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