Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 616/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento di silenzio rigetto ai sensi dell''art. 6 D.P.R. nr. 1199/71 emesso dalla Prefettura di Firenze, Area I – Ordine e sicurezza pubblica, in merito provvedimento nr. -OMISSIS- emesso dal Sig. Questore di Firenze in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- dal Commissariato P.S. San Giovanni, Sez. Anticrimine, che vieta l''accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze del locale -OMISSIS- sito in via Sant''-OMISSIS- a Firenze e dei locali di pubblico intrattenimento, ubicati e compresi in Piazza Unità d''Italia, via Faenza e via Sant''-OMISSIS- a Firenze per la durata di anni tre.

Giustizia amministrativa202401046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico contro il DACUR disposto dal Questore di Firenze, con divieto triennale di accesso e stazionamento presso un pubblico esercizio e altri locali di pubblico intrattenimento e nelle immediate vicinanze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto contro il DACUR adottato ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. 14/2017. La misura traeva origine da un episodio verificatosi nei pressi di un bar, in relazione al quale il ricorrente era stato denunciato per lesioni personali dolose e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il primo motivo deduceva l'ineseguibilità della misura, poiché il divieto avrebbe inciso sul luogo di dimora e di lavoro del destinatario, nonché difetto di motivazione e omessa valutazione delle esigenze di mobilità e lavoro. Il secondo motivo contestava i presupposti applicativi del DACUR, sostenendo che la misura potesse essere adottata soltanto nei confronti di soggetti condannati o sottoposti ad arresto o fermo convalidato dall'autorità giudiziaria per i reati tipizzati. Il ricorrente sosteneva inoltre la necessità della convalida del provvedimento da parte del G.I.P.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento di 3.000 euro di spese di giudizio. Quanto alle esigenze lavorative e di mobilità, il giudice ha ritenuto sufficiente la previsione contenuta nel DACUR della possibilità di utilizzare tragitti alternativi che evitino l'accesso e il transito nelle immediate vicinanze dei luoghi interdetti, oltre alla possibilità di ottenere eccezionalmente l'autorizzazione dell'autorità competente a modificare il percorso. La misura, pertanto, non impedisce in assoluto il raggiungimento del luogo di residenza o di lavoro. Quanto ai presupposti soggettivi e oggettivi, il TAR ha confermato che l'art. 13-bis, comma 1, del d.l. 14/2017 non limita il DACUR ai soli soggetti condannati o sottoposti ad arresto o fermo convalidato, essendo sufficiente che l'interessato sia stato denunciato negli ultimi tre anni per uno dei reati tipizzati dalla disposizione. La convalida del G.I.P. non è necessaria per il solo divieto di accesso e stazionamento, ma è richiesta, secondo i commi 4 e 5 dell'art. 13-bis, soltanto quando sia applicata anche la prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di comparire periodicamente presso un ufficio o comando di polizia; tale prescrizione non era presente nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. in l. 18 aprile 2017, n. 48

    persone denunciate, negli ultimi tre anni, per (determinati) reati

    Il DACUR può essere adottato anche nei confronti di persone semplicemente denunciate negli ultimi tre anni per i reati tipizzati, senza necessità di una sentenza di condanna o di un arresto o fermo convalidato. La convalida del G.I.P. è richiesta soltanto quando venga aggiunto l'obbligo di comparizione periodica presso un ufficio o comando di polizia.

  • art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il silenzio formatosi sul ricorso gerarchico è stato qualificato come silenzio-rigetto e impugnato dinanzi al giudice amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il DACUR previsto dall'art. 13-bis del d.l. 14/2017 può essere adottato nei confronti di una persona denunciata, negli ultimi tre anni, per uno dei reati tipizzati dalla legge; non è necessario che sia intervenuta una sentenza di condanna né che il destinatario sia stato sottoposto ad arresto o fermo convalidato dall'autorità giudiziaria.
  • La convalida del G.I.P. prevista dall'art. 13-bis del d.l. 14/2017 riguarda l'eventuale prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di comparire periodicamente presso un ufficio o comando di polizia e non è necessaria per il solo divieto di accesso e stazionamento nei luoghi indicati dal DACUR.
  • Un DACUR che incida sulle esigenze di mobilità, salute o lavoro del destinatario può ritenersi compatibile con tali esigenze quando preveda tragitti alternativi per raggiungere i luoghi necessari e la possibilità di autorizzazioni eccezionali da parte dell'autorità competente, senza imporre un divieto assoluto di transito verso il luogo di residenza o di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTermini del procedimento e silenzio
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.