Cassazione Penale, Ordinanza n. 03699/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di gestione illecita di rifiuti pericolosi. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, amministratore unico di una società, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato a mesi 4 di arresto per gestione/smaltimento di rifiuti pericolosi. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che gli imballaggi smaltiti, perché ripuliti e bonificati, non sarebbero più stati classificabili come rifiuti pericolosi; ha inoltre dedotto travisamento della prova, richiamando in particolare le dichiarazioni del dipendente dell'azienda. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché sostanzialmente reiterativo delle censure già respinte in appello e perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione; il secondo perché il giudizio ex art. 131-bis c.p. richiede la positiva verifica di tutti i presupposti e, nel caso concreto, il giudice di merito aveva escluso la tenuità in ragione dell'entità del pericolo per la salute pubblica derivante dall'irregolare gestione di rifiuti pericolosi.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. b, d.lgs. 152/2006
Integra il reato la condotta di smaltimento/gestione di rifiuti pericolosi; gli imballaggi contaminati restano tali se non risultano bonificati e decontaminati secondo procedure idonee a garantire l'assenza di residui tossici e la sicurezza per salute e ambiente.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede la positiva valutazione di tutti i presupposti previsti dalla norma; il diniego può derivare dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi, e nel caso concreto l'entità del pericolo per la salute pubblica ha escluso la causa di non punibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116
dal 10 gennaio 2023, è divenuta obbligatoria l'etichettatura ambientale degli imballaggi
Richiamato come disciplina rilevante per l'etichettatura ambientale degli imballaggi; nel caso esaminato la Corte lo menziona per evidenziare il contesto normativo sulla gestione degli imballaggi.
art. 192 c.p.p.
Non è citato espressamente nel testo; nessuna.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile un ricorso che si limiti a riproporre, in modo generico, le stesse doglianze già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su una prova inesistente o su un risultato probatorio oggettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale; non è invece consentita una rivalutazione del fatto e delle prove.
- Gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose possono essere riutilizzati solo dopo completa bonifica e decontaminazione secondo procedure riconosciute e con idonea identificazione; in difetto, devono essere trattati come rifiuti pericolosi e smaltiti secondo la disciplina applicabile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone la verifica positiva di tutti gli indici richiesti dall'art. 131-bis c.p.; la mancata ricorrenza anche di uno solo di essi ne impedisce l'applicazione.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., l'entità del pericolo arrecato alla salute pubblica può costituire elemento ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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