Ordinanza n. 272/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserita mancata integrale esecuzione della sentenza di ottemperanza del TAR e del giudicato formatosi sull’ordinanza della Corte d’Appello di Bari relativa al pagamento dell’indennità di espropriazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto reclamo ex art. 114 c.p.a. deducendo l’inottemperanza della Provincia di Barletta Andria Trani alla sentenza del TAR che le aveva ordinato di dare esecuzione all’ordinanza della Corte d’Appello di Bari, mediante pagamento dell’indennità di espropriazione, degli interessi legali e delle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto di accertare l’inadempimento dell’amministrazione e del commissario ad acta, di assegnare a quest’ultimo un termine perentorio per l’integrale esecuzione del giudicato, nonché, in subordine, di disporne la sostituzione e di applicare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Dalla relazione del commissario ad acta è emerso che la Provincia aveva adottato un provvedimento di deposito della somma a saldo dell’indennità di espropriazione, pari a euro 12.140,39, comprensiva degli interessi legali, e che il relativo importo era stato versato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, con acquisizione della quietanza e attestazione della costituzione del deposito definitivo. Tuttavia, il giudice ha ritenuto necessario verificare l’effettiva riscossione delle somme da parte del ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il reclamo né accertato in via conclusiva l’avvenuta ottemperanza. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando alla Provincia e al commissario ad acta di riferire, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, sugli ulteriori sviluppi della vicenda e, in particolare, sull’effettiva riscossione da parte del ricorrente delle somme dovute, allegando la relativa documentazione. La decisione sulla sussistenza dell’inottemperanza, sulla permanenza dell’incarico del commissario, sull’eventuale sostituzione e sull’applicazione delle astreintes è stata quindi rinviata all’esito dell’acquisizione documentale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza e il reclamo relativo all’esecuzione del giudicato; il ricorrente lo ha invocato anche per la richiesta di astreintes ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale fondamento della richiesta di determinazione di penalità di mora a carico dell’amministrazione per ogni giorno di ritardo.
art. 46, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 65, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 26, comma 7, d.P.R. 327/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato in relazione alla pubblicazione sul BURP dell’estratto del provvedimento di deposito dell’indennità di espropriazione.
art. 702-ter c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Indicato quale base processuale dell’ordinanza della Corte d’Appello di Bari costituente il titolo giudiziale da eseguire.
art. 29 d.lgs. 150/2011
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Indicato quale ulteriore fondamento normativo dell’ordinanza della Corte d’Appello di Bari posta a base del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mera adozione di atti amministrativi e contabili finalizzati al deposito delle somme dovute non consente necessariamente di ritenere integralmente eseguito il giudicato, quando occorra ancora verificare l’effettiva riscossione delle somme da parte del creditore.
- Quando la documentazione prodotta dall’amministrazione e dal commissario ad acta attesta il deposito dell’importo dovuto, ma non dimostra con certezza che il beneficiario abbia potuto riscuoterlo, il giudice dell’ottemperanza può disporre specifici incombenti istruttori prima di definire il reclamo.
- La verifica dell’integrale esecuzione del giudicato può riguardare non solo l’adempimento formale degli obblighi procedurali posti a carico dell’amministrazione, ma anche il risultato sostanziale imposto dal titolo giudiziale, consistente nella concreta disponibilità delle somme spettanti al creditore.
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