Cassazione Penale, Sentenza n. 2398/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Corrado Propeti per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., poiché non sarebbe stata valida l'elezione di domicilio eseguita in primo grado. Il ricorrente ha dedotto che l'elezione di domicilio era regolarmente depositata e allegata all'atto di impugnazione; ha inoltre sostenuto l'applicabilità della disciplina previgente alla riforma "Cartabia" in base alla norma transitoria
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando il principio formulato dalle Sezioni Unite (udienza del 24.10.2024), la Corte ha affermato che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. va interpretato nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso di specie la Corte territoriale stessa aveva rilevato che l'elezione di domicilio eseguita in primo grado risultava allegata all'atto di gravame; pertanto la presunta violazione risultava insussistente. Conseguentemente la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per l'ulteriore corso
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, codice di procedura penale
Deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione è valida se contiene un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e indica la sua collocazione nel fascicolo, così da permettere l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; tuttavia la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 secondo la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata nella sentenza
art. 95, d.P.R. 115/2002
Norma richiamata quale titolo del reato per cui l'imputato era stato dichiarato responsabile in primo grado; nella sentenza impugnata la questione processuale trattata non ha riguardato l'accertamento del reato in sé, ma l'ammissibilità dell'appello per vizi formali
Principio delle Sezioni Unite (udienza 24.10.2024)
Principio affermato: l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. si interpreta nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico alla precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, idoneo a individuare immediatamente e inequivocabilmente il luogo per le notificazioni
Massime di principio
- Se l'elezione di domicilio è stata fatta in precedenza e risulta allegata all'atto di impugnazione o è richiamata in modo chiaro indicando la sua collocazione nel fascicolo, l'appello non può essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
- Basta un riferimento espresso e specifico all'elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo per soddisfare il requisito di individuazione del luogo per la notificazione; non è sempre richiesta la riproduzione integrale dell'atto di elezione nell'atto di impugnazione
- Nelle impugnazioni proposte entro il termine transitorio (fino al 24/08/2024) continua ad applicarsi la disciplina previgente; occorre verificare la data di proposta dell'impugnazione per stabilire il regime applicabile
- In caso di dubbio sulla validità formale dell'elezione di domicilio, il giudice di merito deve accertare se, attraverso gli atti depositati o il fascicolo, sia comunque possibile individuare il domicilio per le notificazioni prima di dichiarare l'inammissibilità
- Prassi difensiva consigliata: riportare nell'atto di impugnazione un riferimento espresso all'elezione di domicilio (con indicazione del documento e della sua collocazione nel fascicolo) e, se possibile, allegare copia dell'elezione per evitare contestazioni di inammissibilità
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