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Sentenza

Sentenza n. 12312/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del Decreto AOODRLO n° 404 del 09.04.2025 del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso di cui al D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso A046 per la Regione Lombardia, - di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale anche se non conosciuto obliquo modo nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione spettante con il punteggio legittimamente conseguito, nella graduatoria finale del concorso in esame previa revoca delle immissioni in ruolo, delle convocazioni illegittimamente disposte in favore di candidati con un punteggio inferiore a quello del ricorrente o in eccesso rispetto alla quota di riservisti prevista dalla legge e adozione di ogni altra misura idonea ai fini del corretto scorrimento della graduatoria de qua.

Giustizia amministrativa202507110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso per la classe di concorso A046 della Regione Lombardia, con mancato inserimento del ricorrente tra i vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante al concorso ordinario per la classe di concorso A046, deduceva di avere superato le prove e conseguito 185,75 punti complessivi, lamentando di non essere stato inserito nella graduatoria di merito nonostante un punteggio superiore a quello di almeno cinque candidati privi di titolo di riserva. Contestava il computo dei posti riservati ai candidati con tre anni di servizio, sostenendo che l'amministrazione avesse inserito tra i vincitori un numero di riservisti superiore a quello consentito dall'art. 13 del decreto ministeriale applicabile, dall'art. 9 del bando e dall'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, anche in relazione al limite complessivo del 50% dei posti. Deduceva inoltre carenza di motivazione e lamentava il mancato integrale riscontro all'istanza di accesso alla graduatoria. Il controinteressato eccepiva il difetto di competenza territoriale e la mancata impugnazione delle successive graduatorie rettificate e integrate, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al computo delle riserve, ha ritenuto legittimo che i candidati titolari di una riserva, ma collocati tra i vincitori in ragione del merito, non fossero computati nella quota dei posti riservati. La riserva mira infatti a garantire ai beneficiari l'effettiva possibilità di accedere all'impiego pubblico attraverso i posti loro destinati; computare anche i candidati già risultati vincitori per merito ridurrebbe indebitamente la consistenza effettiva della quota riservata. Nel caso concreto, la graduatoria comprendeva 17 vincitori: i primi 10, pur titolari di possibili riserve, erano risultati vincitori per merito, mentre le posizioni dalla 11 alla 17 erano occupate da candidati che usufruivano delle riserve. Secondo la relazione dell'USR, il limite complessivo della metà dei posti non risultava superato. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima la pubblicazione delle graduatorie senza l'indicazione dei dati personali e sensibili relativi ai titoli di riserva, poiché la normativa impone di rendere evidenti riserve, precedenze e preferenze in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, assicurando la minimizzazione dei dati personali. La censura era comunque priva di contestazioni specifiche circa l'effettiva sussistenza dei titoli di riserva dei singoli candidati. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 9 e 10, d.m. n. 205/2023

    La disciplina concorsuale recepisce la riserva di posti in favore del personale con almeno tre anni di servizio, destinando a tale categoria una quota specifica dei posti.

  • art. 3 del D.D. n. 2575/2023

    La riserva è configurata come riserva di posti da destinare ai beneficiari, individuati nella consistenza numerica e nella tipologia per ciascuna classe di concorso.

  • art. 59, comma 10-bis, d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021

    Prevede la riserva di posti in favore del personale con tre anni di anzianità di servizio, quale misura di agevolazione della stabilizzazione dei docenti precari.

  • art. 5, comma 1, d.P.R. n. 487/1994

    Il limite complessivo delle riserve non può superare la metà dei posti messi a concorso; nel calcolo non devono essere computati i titolari di riserva già risultati vincitori per merito.

  • art. 35, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 165/2001

    Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico devono dare evidenza delle riserve, precedenze e preferenze nel rispetto della minimizzazione dei dati personali.

  • art. 3, comma 5-quinquies, d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025

    Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali.

    La pubblicazione può omettere dati personali e sensibili dei candidati, purché le informazioni sulle riserve siano rese accessibili ai partecipanti in un'area riservata.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali con riserva di posti, il candidato titolare di una riserva che risulti vincitore in base al merito non deve essere computato nella quota dei posti riservati, perché la riserva deve assicurare ai beneficiari l'effettiva possibilità di accedere ai posti specificamente destinati alla categoria protetta.
  • Il limite complessivo del 50% dei posti riservati deve essere verificato con riferimento ai candidati che usufruiscono effettivamente della riserva; non rilevano, ai fini del suo superamento, i candidati titolari del relativo requisito che siano stati collocati tra i vincitori esclusivamente in ragione del punteggio di merito.
  • La riserva di posti prevista per una categoria di concorrenti non si limita a garantire la presenza nell'amministrazione di soggetti appartenenti a quella categoria, ma tutela l'aspirazione dei beneficiari a conseguire l'assunzione mediante i posti loro specificamente riservati.
  • Nelle graduatorie di reclutamento del personale scolastico, l'amministrazione deve rendere conoscibili ai partecipanti le riserve, precedenze e preferenze applicate, ma può omettere dalla pubblicazione generale i dati personali e sensibili dei candidati, rendendoli disponibili in un'area riservata e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimentoRiserve di posti e preferenze
IstitutiDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicità

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