Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01145/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, definendo il processo con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto la pena rispetto alla decisione di primo grado e aveva revocato l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale, applicando invece l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni, confermando nel resto la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale per un reato in materia di stupefacenti commesso in concorso. I motivi dedotti erano due: da un lato, la violazione dell'art. 599-bis, comma 1, c.p.p. per la tardività della dichiarazione di concordato e della rinuncia ai motivi di appello; dall'altro, la violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché l'eventuale tardività risultava superata dalla condotta dell'imputato, che, pur conoscendo il termine, aveva comunque aderito al concordato senza eccepire nulla in udienza; il secondo perché, secondo la giurisprudenza richiamata, nel giudizio definito con concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni sulla volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della sentenza, mentre sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sui vizi che non si traducano in illegalità della pena, situazione non ricorrente nel caso di specie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di appello che aveva accolto il concordato ex art. 599-bis c.p.p. e rideterminato in senso più favorevole all'imputato il trattamento sanzionatorio, con revoca di alcune pene accessorie e applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per contestazioni sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della decisione; restano precluse le doglianze su motivi rinunciati e su vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento è indicata tra le censure inammissibili nell'ambito del ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    La censura relativa a tale disposizione è stata ritenuta inammissibile perché non attinente a un vizio deducibile nel limitato perimetro del ricorso contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello.

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata nella contestazione del reato, quale riferimento al concorso formale o alla continuazione, senza specifiche ulteriori valutazioni nella decisione.

  • art. 110 c.p.

    Norma richiamata nella contestazione del reato per il concorso di persone nel reato.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e non oggetto di una censura scrutinabile nel merito in cassazione, dato il concordato in appello.

  • Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello

    Precedente richiamato per affermare che, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo vizi attinenti alla volontà di concordare, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della sentenza e all'illegalità della pena.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Base procedurale del concordato in appello che ha definito il giudizio di secondo grado con riduzione della pena e modifica delle pene accessorie.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello, il sindacato di legittimità è fortemente delimitato e non consente di riesaminare nel merito i motivi rinunciati.
  • È inammissibile in cassazione la doglianza sulla tardività della dichiarazione di concordato quando risulti che l'imputato, consapevole del termine, abbia comunque aderito all'accordo senza eccepire null'altro in udienza, manifestando una volontà processuale incompatibile con la contestazione successiva.
  • Contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello sono deducibili soltanto vizi relativi alla genuinità della volontà di aderire, al consenso del pubblico ministero, alla difformità del decisum rispetto all'accordo e all'eventuale illegalità della pena; sono invece precluse censure su questioni rinunciate e su profili sanzionatori che non travalichino i limiti legali.
  • La sola deduzione di una violazione di legge sostanziale non è sufficiente a superare la preclusione derivante dal concordato se la censura, in concreto, investe un tema non scrutinabile nel perimetro ristretto dell'art. 599-bis c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.