Cassazione Penale, Ordinanza n. 08805/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il possesso di un documento di identità recante la propria foto ma con false generalità, nonché per truffa. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ricondotta alla fattispecie meno grave di cui all'art. 497-bis, comma 1, c.p. e non a quella di cui al comma 2. Con il secondo motivo ha dedotto profili relativi al diniego delle attenuanti generiche, ritenendo insufficiente la motivazione resa dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il possesso di un documento di identità con la foto del possessore e false generalità integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p., perché ciò evidenzia la partecipazione dell'agente alla contraffazione. Ha poi ritenuto il secondo motivo non consentito nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in modo congruo dal giudice di merito. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 497-bis, comma 2, c.p.
integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità
Il possesso di un documento di identità con foto del possessore e false generalità è sintomatico della partecipazione dell'agente alla contraffazione e integra la fattispecie più grave prevista dal comma 2.
art. 497-bis, comma 1, c.p.
non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma
La fattispecie meno grave resta esclusa quando il documento reca la foto del possessore e false generalità, perché tale dato denota un coinvolgimento nella falsificazione.
art. 640 c.p.
Reato oggetto di conferma della condanna nei gradi di merito; il provvedimento di legittimità non sviluppa specifiche questioni applicative sulla truffa.
art. 62-bis c.p.
diniego delle attenuanti generiche
Il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di un particolare approfondimento se la motivazione è adeguata.
Massime di principio
- Il possesso di un documento di identità recante la fotografia dell'agente e false generalità può integrare il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p., poiché tale situazione evidenzia la partecipazione del possessore alla contraffazione del documento.
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rivalutazione del merito, quando il motivo non investa reali vizi di legittimità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice di merito richiama in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è richiesta una motivazione analitica ulteriore ove la decisione risulti adeguata.
- Quando i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o non consentiti, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08611/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08612/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08618/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08619/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08620/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08641/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →