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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08805/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il possesso di un documento di identità recante la propria foto ma con false generalità, nonché per truffa. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ricondotta alla fattispecie meno grave di cui all'art. 497-bis, comma 1, c.p. e non a quella di cui al comma 2. Con il secondo motivo ha dedotto profili relativi al diniego delle attenuanti generiche, ritenendo insufficiente la motivazione resa dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il possesso di un documento di identità con la foto del possessore e false generalità integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p., perché ciò evidenzia la partecipazione dell'agente alla contraffazione. Ha poi ritenuto il secondo motivo non consentito nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in modo congruo dal giudice di merito. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis, comma 2, c.p.

    integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità

    Il possesso di un documento di identità con foto del possessore e false generalità è sintomatico della partecipazione dell'agente alla contraffazione e integra la fattispecie più grave prevista dal comma 2.

  • art. 497-bis, comma 1, c.p.

    non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma

    La fattispecie meno grave resta esclusa quando il documento reca la foto del possessore e false generalità, perché tale dato denota un coinvolgimento nella falsificazione.

  • art. 640 c.p.

    Reato oggetto di conferma della condanna nei gradi di merito; il provvedimento di legittimità non sviluppa specifiche questioni applicative sulla truffa.

  • art. 62-bis c.p.

    diniego delle attenuanti generiche

    Il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di un particolare approfondimento se la motivazione è adeguata.

Massime di principio

  • Il possesso di un documento di identità recante la fotografia dell'agente e false generalità può integrare il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p., poiché tale situazione evidenzia la partecipazione del possessore alla contraffazione del documento.
  • Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rivalutazione del merito, quando il motivo non investa reali vizi di legittimità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice di merito richiama in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è richiesta una motivazione analitica ulteriore ove la decisione risulti adeguata.
  • Quando i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o non consentiti, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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