Cassazione Civile, Ordinanza n. 28691/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce dalla determinazione della rendita catastale di alcune unità immobiliari site in un fabbricato condominiale nel Comune di Lastra a Signa e dalla conseguente pretesa ICI del Comune per gli anni 2009-2011, calcolata su tale rendita. In primo e secondo grado era stata sostanzialmente confermata la rendita attribuita dall'Ufficio, con successiva riduzione in corso di causa per due subalterni (sub 200 e 201), e confermata la pretesa tributaria comunale nei limiti derivanti da tale riduzione. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 132, 112 e 277 c.p.c. e dell'art. 74 l. n. 342/2000, lamentando che la CTR non si fosse pronunciata sulla contestazione relativa alla illegittima applicazione retroattiva della rendita, notificata solo nel 2014 ma già utilizzata dal Comune per annualità precedenti; con il secondo hanno denunciato violazione delle norme catastali sul classamento, sostenendo che la CTR avesse erroneamente confermato la categoria A/1, classe 3, dei sub 200 e 201 valorizzando le caratteristiche dell'intero edificio e non quelle specifiche delle singole unità, che avrebbero presentato altezze insufficienti, minore consistenza e assenza di signorilità; con il terzo hanno dedotto omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle eccezioni riguardanti consistenza e classamento dei sub 202, 203, 204 e 205.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo. Ha ritenuto che la CTR avesse implicitamente ma inequivocabilmente deciso sulla contestazione relativa alla pretesa applicazione retroattiva della rendita e che, nel regime dell'art. 74 l. n. 342/2000, per gli atti attributivi di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 la rendita poteva essere legittimamente utilizzata ai fini ICI anche prima della notificazione dell'atto impositivo. Ha invece escluso che in sede di legittimità potessero essere riesaminate le valutazioni di merito sul classamento dei sub 200 e 201. Ha infine rilevato che la CTR non aveva affatto deciso sulle doglianze relative ai sub 202, 203, 204 e 205, integrando omessa pronuncia. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono stati richiamati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione; la Corte ha poi ricondotto il primo motivo all'insussistenza di omessa pronuncia e il secondo all'inammissibilità perché diretto a sollecitare un riesame del merito.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha affermato che non vi è violazione quando il giudice di merito abbia implicitamente ma inequivocabilmente respinto la domanda o la censura; vi è invece omessa pronuncia quando il giudice non si sia affatto espresso su una specifica questione o eccezione.
art. 132 c.p.c.
È stata richiamata dai ricorrenti per dedurre un vizio della motivazione/struttura della sentenza, ma la Corte non ha ravvisato la relativa violazione nel rigetto del primo motivo.
art. 277 c.p.c.
È stata invocata dai ricorrenti nel primo motivo, ma non è stata ritenuta violata dalla Corte.
art. 74, l. 21 novembre 2000, n. 342
"A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione"; "Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi ... i soggetti attivi di imposta provvedono ... alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita"
La Corte ha distinto il regime degli atti catastali adottati dopo il 1° gennaio 2000, efficaci solo dalla notificazione, da quello degli atti adottati entro il 31 dicembre 1999, per i quali l'ente impositore può calcolare l'ICI sulla base della rendita già attribuita anche se non preventivamente notificata, essendo l'atto impositivo stesso a valere anche come notificazione della rendita.
art. 9 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Norma catastale richiamata dai ricorrenti per contestare il classamento delle unità immobiliari; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché volta a rivalutare il merito.
art. 7 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai criteri di classamento catastale; la Corte non è entrata nel merito della doglianza.
art. 61 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142
Richiamato dai ricorrenti sul tema del classamento catastale; la Corte ha qualificato la censura come richiesta di riesame del merito.
art. 75 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142
Richiamato dai ricorrenti in materia di classamento; non è stato oggetto di autonoma decisione di diritto da parte della Corte.
d.m. 2 agosto 1969
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'erroneità del classamento in categoria A/1; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- In tema di ICI, per gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale adottati entro il 31 dicembre 1999, la mancanza di notificazione preventiva della rendita non impedisce all'ente impositore di liquidare il tributo sulla base della rendita attribuita, poiché l'atto impositivo può valere anche come notificazione della rendita stessa.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito, pur senza una motivazione espressa, abbia deciso in modo implicito ma univoco su una domanda o eccezione; sussiste invece omessa pronuncia solo se la questione non sia stata affatto esaminata.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge catastale in una richiesta di nuovo apprezzamento delle caratteristiche concrete dell'immobile, trattandosi di valutazioni di merito riservate al giudice di appello.
- La specifica omissione di pronuncia su singoli beni o singole domande autonome determina la cassazione della sentenza limitatamente alla parte non esaminata, con rinvio al giudice di merito per l'esame delle questioni rimaste prive di decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28630/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28647/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28670/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28672/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28673/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28674/2023 del 16/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →