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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27988/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale il lavoratore, dopo aver ottenuto una sentenza di accertamento della nullità di un'interposizione fittizia di manodopera in un appalto illecito, aveva intimato la messa in mora alla società ritenuta effettiva datrice di lavoro e chiesto il pagamento delle retribuzioni non percepite per il periodo successivo. La Corte d'appello aveva confermato la condanna al pagamento di euro 12.372,90 oltre accessori, qualificando tali somme come retributive e negando che potessero essere detratte, a titolo di aliunde perceptum, le somme corrisposte al lavoratore da un diverso soggetto subentrato nell'appalto. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. n. 1369/1960, degli artt. 29, comma 3-bis, e 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1180 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare l'effetto liberatorio dei pagamenti ricevuti dal lavoratore da un terzo per attività lavorativa svolta in favore di soggetto diverso dalla ricorrente, e quindi l'incidenza estintiva, almeno parziale, di tali somme sul credito retributivo azionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 2990/2018, secondo cui, dichiarata la nullità dell'interposizione di manodopera e accertato il rapporto di lavoro in capo all'effettivo datore, quest'ultimo è obbligato a corrispondere le retribuzioni dal momento della messa in mora/offerta della prestazione, quando il mancato ripristino del rapporto sia imputabile al datore. Ha ritenuto che tale credito abbia natura retributiva e non risarcitoria, con conseguente inapplicabilità della compensatio lucri cum damno e irrilevanza delle somme percepite dal lavoratore per rapporti di lavoro diversi da quello oggetto dell'appalto illecito. Ha inoltre precisato che l'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, richiamato dall'art. 29, comma 3-bis, riguarda i pagamenti effettuati dal somministratore o appaltatore irregolare, e non i pagamenti di terzi per diversi rapporti di lavoro. La ricorrente è stata condannata anche alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, legge n. 1369 del 1960

    richiamato come norma violata nel motivo, in relazione all'interposizione di manodopera e all'appalto illecito.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003

    la Corte lo interpreta nel senso che i pagamenti liberatori sono solo quelli effettuati dal somministratore/appaltatore irregolare che abbia utilizzato la prestazione, non quelli di un diverso datore di lavoro.

  • art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276 del 2003

    richiamato come disposizione che, in tema di appalto illecito, va letta in chiave costituzionalmente orientata per affermare l'obbligo retributivo dell'effettivo datore dopo la messa in mora.

  • art. 1180 c.c.

    ritenuto non utile alla tesi della ricorrente; i pagamenti di un terzo per un diverso rapporto non estinguono il debito retributivo del soggetto obbligato in base all'appalto illecito.

  • artt. 3, 36 e 41 Cost.

    utilizzati come parametri dell'interpretazione costituzionalmente orientata che impone il pagamento delle retribuzioni al lavoratore dopo la messa in mora in caso di rifiuto illegittimo della prestazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Dichiarata la nullità dell'interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e accertato il rapporto di lavoro in capo all'effettivo datore, il rifiuto illegittimo di ricevere la prestazione dopo la messa in mora comporta l'obbligo di corrispondere le retribuzioni maturate dal lavoratore.
  • In materia di appalto illecito, il credito del lavoratore per le somme dovute dopo la messa a disposizione della prestazione ha natura retributiva e non risarcitoria; perciò non opera la compensatio lucri cum damno.
  • I pagamenti che possono liberare il soggetto obbligato sono solo quelli effettuati dal somministratore o appaltatore irregolare nei limiti previsti dalla disciplina speciale; non sono detraibili somme percepite dal lavoratore in forza di rapporti di lavoro diversi con soggetti terzi.
  • L'art. 1180 c.c. non consente di sottrarre al debito retributivo del datore effettivo i compensi corrisposti da un diverso datore per prestazioni estranee al rapporto oggetto dell'appalto dichiarato illecito.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazione
RamiLavoro
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