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Ordinanza

Ordinanza n. 1203/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: inerzia del Comune di Elmas sull’istanza di accesso del 22 maggio 2026, relativa agli atti istruttori posti a fondamento della diffida di demolizione del 29 aprile 2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, destinatario della diffida comunale di demolizione e rimessa in pristino di opere ritenute abusive presso un compendio sito a Elmas, ha proposto ricorso introduttivo e motivi aggiunti contro la diffida e gli atti presupposti. Connessamente al giudizio, ha chiesto ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Comune sull’istanza di accesso del 22 maggio 2026 e il riconoscimento del diritto a ottenere copia integrale degli atti istruttori richiamati o presupposti dalla diffida. La pronuncia in esame decide esclusivamente tale istanza di accesso; il testo non espone le censure di merito contro la diffida.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’istanza di accesso: dopo la notificazione del ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. il 29 giugno 2026, il Comune ha consegnato il 30 giugno i documenti richiesti il 22 maggio, soddisfacendo integralmente l’interesse all’accesso. Le parti hanno concordato in udienza sulla cessazione della materia del contendere; le spese sono state rinviate al definitivo, senza liquidazione in questa pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    a seguito di istanza presentata dal signor Giovanni Mazzuzzi ai sensi dell’art. 116, c. 2, c.p.a. con ricorso notificato il 29 giugno 2026, il Comune di Elmas, il giorno successivo, ha consegnato i documenti richiesti dal ricorrente il 22 maggio 2026, realizzando pienamente l’interesse sotteso all’istanza di accesso connessa al giudizio;

    La tutela dell’accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. perde il proprio oggetto quando l’amministrazione consegna integralmente i documenti richiesti e soddisfa così l’interesse all’ostensione.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull’accesso documentale connesso a un ricorso pendente, la consegna integrale dei documenti richiesti, intervenuta dopo la proposizione dell’istanza giudiziale e tale da soddisfare pienamente l’interesse all’ostensione, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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