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Sentenza

Sentenza n. 2124/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2730/24 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202503477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2019/20-2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero il 29 luglio 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero al riconoscimento, mediante Carta docente, del beneficio di euro 500,00 annui per quattro anni scolastici, per complessivi euro 2.000,00. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente comprovavano l'assenza di pagamenti, mentre il Ministero non aveva formulato contestazioni sull'an o sul quantum del credito. Il Tribunale ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di effettuare integralmente il pagamento di euro 2.000,00 entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di adottare le misure necessarie per l'esecuzione, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine senza pagamento, può essere accertata l'inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, ritualmente notificata e non eseguita, l'accertato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento.
  • Quando l'amministrazione, costituitasi in giudizio, non contesta né l'esistenza né l'entità del credito risultante dal titolo esecutivo e non documenta alcun pagamento, il giudice può ordinare l'integrale adempimento sulla base del titolo e della documentazione prodotta dal ricorrente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendo che subentri nell'esecuzione qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato dalla sentenza.
  • L'attività del commissario ad acta volta all'esecuzione di una condanna pecuniaria rientra nei suoi doveri istituzionali e deve essere svolta a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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