Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02652/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Potenza che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza cautelare del GIP del 24/06/2025, ha: riconosciuto le aggravanti (artt. 61-bis e 416-bis.1 c.p.) rispetto al capo 1) nei confronti di Antonio Liseno; riconosciuto l'aggravante ex art. 416-bis c.p. e disposto la custodia cautelare in carcere per Massimo Sileno (capo 3); accolto l'appello limitatamente alla gravità indiziaria per alcuni capi relativi a Marcello Ricci, rigettando il gravame per assenza di esigenze cautelari. I motivi di ricorso contestano: (i) la tardività dell'appello proposto dal Pubblico Ministero (violazione/erronea interpretazione artt. 309, 310, 585, 591 c.p.p.), sostenendo che il dies a quo per l'ufficio requirente decorre dalla trasmissione dell'ordinanza alla Procura per l'esecuzione (24/06/2025) e non da una successiva formale comunicazione; (ii) l'eccesso di gravame del PM rispetto alla domanda cautelare originaria nel caso di Ricci (il PM avrebbe chiesto una misura più afflittiva rispetto alla richiesta iniziale); (iii) carenza motivazionale sulla sussistenza delle esigenze cautelari per Sileno (art. 274 c.p.p.); (iv) forzata estensione dell'oggetto del giudizio cautelare al caso di Liseno, cioè riconoscimento di aggravanti non dedotte o impugnate dalla Procura, con violazione del principio devolutivo e del diritto al contraddittorio (artt. 178, 179, 310 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi. Principali statuizioni: (1) ha stabilito che, ai fini del decorso del termine per l'impugnazione del Pubblico Ministero avverso ordinanze cautelari che accolgono solo in parte la richiesta, il dies a quo è la data in cui l'atto è trasmesso/communicato all'Ufficio di Procura per l'esecuzione (nel caso di specie 24/06/2025); conseguentemente l'appello del PM depositato il 05/07/2025 è stato dichiarato tardivo e avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 310 c.p.p.; (2) ha rilevato che il Pubblico Ministero non aveva impugnato la posizione di Antonio Liseno e che il Tribunale di Potenza ha erroneamente riconosciuto aggravanti (artt. 61-bis e 416-bis.1 c.p.) nei suoi confronti: ciò costituisce indebita estensione dell'oggetto del giudizio cautelare, violazione del principio devolutivo e del diritto al contraddittorio, con conseguente nullità/sufficiente interesse del Liseno ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza impugnata; (3) la Corte ha ritenuto quindi fondati i ricorsi e ha disposto gli effetti conseguenti (annullamento degli atti viziati nella parte indicata).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Termine perentorio di dieci giorni per l'appello del Pubblico Ministero: il dies a quo decorre dalla trasmissione/ "comunicazione per l'esecuzione" dell'ordinanza alla Procura, non da una successiva formale comunicazione separata delle parti reiettive

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiami normativi sulle impugnazioni e sui termini applicati al riesame; il Collegio distingue il regime del riesame dell'indagato rispetto all'impugnazione del PM e richiama l'analisi della decorrenza dei termini

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Criteri e motivazione delle esigenze cautelari: la motivazione deve spiegare perché sussistono esigenze cautelari specifiche a carico dell'indagato (nel ricorso si contestava carenza di motivazione per Sileno)

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante per agevolazione di tipo mafioso: il riconoscimento influisce sulla gravità del fatto; la Corte censura l'applicazione dell'aggravante a soggetti non devoluti al gravame

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante con effetti speciali sulla durata della custodia cautelare; il riconoscimento di tale aggravante incide sul calcolo della custodia e legittima l'interesse dell'indagato a impugnare

  • art. 61-bis cod. pen.

    Ulteriore circostanza aggravante connessa ad attività criminale organizzata; la Corte rileva che non poteva essere riconosciuta per un soggetto non devoluto al giudizio d'appello

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Principio del contraddittorio: l'estensione dell'oggetto del giudizio ad aspetti non devoluti viola il diritto di difesa

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Principio del contraddittorio e diritto di difesa; richiamato in relazione alla nullità per mancata devoluzione

  • art. 128 cod. proc. pen.

    Norma sulla comunicazione nei confronti del Pubblico Ministero: il Collegio distingue la comunicazione per l'esecuzione dalla notifica ad uso impugnazione e ritiene non necessaria una seconda comunicazione formale della sola parte di rigetto

  • art. 153 cod. proc. pen.

    Norme sulla comunicazione agli organi investigativi; la Corte utilizza il concetto di "comunicazione" (meno formalistica della notificazione) per ritenere che la trasmissione per l'esecuzione renda conoscibile l'intero contenuto dell'atto al PM

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato dalle difese nel dibattito sull'eventuale natura camerale dell'atto; la Corte distingue gli atti adottati in camera di consiglio da quelli di applicazione della misura

  • art. 64 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamo sulle modalità di comunicazione degli atti: la trasmissione per l'esecuzione deve avvenire con modalità proprie della comunicazione, quindi idonea a costituire conoscenza legale per il PM

  • artt. 585 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati dalle difese nel contrasto interpretativo sui termini/processo di impugnazione; contestata l'interpretazione del Tribunale in ordine alla decorrenza del termine di impugnazione

Massime di principio

  • Per il Pubblico Ministero il termine per proporre l'appello avverso un'ordinanza cautelare che accolga solo in parte la richiesta decorre dalla data di trasmissione/"comunicazione per l'esecuzione" dell'atto alla segreteria della Procura: la trasmissione integra la conoscenza legale del provvedimento e fa decorrere il dies a quo
  • Se il PM non include nel gravame un determinato indagato, il giudice d'appello non può legittimamente pronunciarsi su circostanze aggravanti relative a quel soggetto: riconoscimenti di aggravanti non devoluti violano il principio devolutivo e il diritto al contraddittorio
  • Un appello del PM proposto oltre il termine perentorio previsto dall'art. 310 c.p.p. deve essere dichiarato inammissibile; la tempestiva eccezione della difesa impone il rigetto del gravame tardivo
  • La qualificazione e motivazione delle esigenze cautelari deve essere chiara e specifica; motivazioni carenti o contraddittorie su esigenze cautelari possono essere censurate in sede di legittimità
  • I difensori devono tempestivamente sollevare eccezioni di inammissibilità per tardività o di eccesso di gravame: tali vizi, attinenti al presupposto processuale dell'impugnazione o al perimetro del gravame, sono rilevabili anche d'ufficio e non sono sempre sanabili con successivi atti del PM
  • In generale, la trasmissione per l'esecuzione di un provvedimento che contiene parti di accoglimento e di rigetto non richiede una seconda comunicazione formale ai fini di far decorrere i termini di impugnazione del PM; la prassi e la giurisprudenza consolidata individuano nella data di trasmissione alla Procura il momento rilevante

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.