Cassazione Penale, Sentenza n. 02652/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Potenza che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza cautelare del GIP del 24/06/2025, ha: riconosciuto le aggravanti (artt. 61-bis e 416-bis.1 c.p.) rispetto al capo 1) nei confronti di Antonio Liseno; riconosciuto l'aggravante ex art. 416-bis c.p. e disposto la custodia cautelare in carcere per Massimo Sileno (capo 3); accolto l'appello limitatamente alla gravità indiziaria per alcuni capi relativi a Marcello Ricci, rigettando il gravame per assenza di esigenze cautelari. I motivi di ricorso contestano: (i) la tardività dell'appello proposto dal Pubblico Ministero (violazione/erronea interpretazione artt. 309, 310, 585, 591 c.p.p.), sostenendo che il dies a quo per l'ufficio requirente decorre dalla trasmissione dell'ordinanza alla Procura per l'esecuzione (24/06/2025) e non da una successiva formale comunicazione; (ii) l'eccesso di gravame del PM rispetto alla domanda cautelare originaria nel caso di Ricci (il PM avrebbe chiesto una misura più afflittiva rispetto alla richiesta iniziale); (iii) carenza motivazionale sulla sussistenza delle esigenze cautelari per Sileno (art. 274 c.p.p.); (iv) forzata estensione dell'oggetto del giudizio cautelare al caso di Liseno, cioè riconoscimento di aggravanti non dedotte o impugnate dalla Procura, con violazione del principio devolutivo e del diritto al contraddittorio (artt. 178, 179, 310 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi. Principali statuizioni: (1) ha stabilito che, ai fini del decorso del termine per l'impugnazione del Pubblico Ministero avverso ordinanze cautelari che accolgono solo in parte la richiesta, il dies a quo è la data in cui l'atto è trasmesso/communicato all'Ufficio di Procura per l'esecuzione (nel caso di specie 24/06/2025); conseguentemente l'appello del PM depositato il 05/07/2025 è stato dichiarato tardivo e avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 310 c.p.p.; (2) ha rilevato che il Pubblico Ministero non aveva impugnato la posizione di Antonio Liseno e che il Tribunale di Potenza ha erroneamente riconosciuto aggravanti (artt. 61-bis e 416-bis.1 c.p.) nei suoi confronti: ciò costituisce indebita estensione dell'oggetto del giudizio cautelare, violazione del principio devolutivo e del diritto al contraddittorio, con conseguente nullità/sufficiente interesse del Liseno ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza impugnata; (3) la Corte ha ritenuto quindi fondati i ricorsi e ha disposto gli effetti conseguenti (annullamento degli atti viziati nella parte indicata).
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Termine perentorio di dieci giorni per l'appello del Pubblico Ministero: il dies a quo decorre dalla trasmissione/ "comunicazione per l'esecuzione" dell'ordinanza alla Procura, non da una successiva formale comunicazione separata delle parti reiettive
art. 309 cod. proc. pen.
Richiami normativi sulle impugnazioni e sui termini applicati al riesame; il Collegio distingue il regime del riesame dell'indagato rispetto all'impugnazione del PM e richiama l'analisi della decorrenza dei termini
art. 274 cod. proc. pen.
Criteri e motivazione delle esigenze cautelari: la motivazione deve spiegare perché sussistono esigenze cautelari specifiche a carico dell'indagato (nel ricorso si contestava carenza di motivazione per Sileno)
art. 416-bis cod. pen.
Aggravante per agevolazione di tipo mafioso: il riconoscimento influisce sulla gravità del fatto; la Corte censura l'applicazione dell'aggravante a soggetti non devoluti al gravame
art. 416-bis.1 cod. pen.
Circostanza aggravante con effetti speciali sulla durata della custodia cautelare; il riconoscimento di tale aggravante incide sul calcolo della custodia e legittima l'interesse dell'indagato a impugnare
art. 61-bis cod. pen.
Ulteriore circostanza aggravante connessa ad attività criminale organizzata; la Corte rileva che non poteva essere riconosciuta per un soggetto non devoluto al giudizio d'appello
art. 178 cod. proc. pen.
Principio del contraddittorio: l'estensione dell'oggetto del giudizio ad aspetti non devoluti viola il diritto di difesa
art. 179 cod. proc. pen.
Principio del contraddittorio e diritto di difesa; richiamato in relazione alla nullità per mancata devoluzione
art. 128 cod. proc. pen.
Norma sulla comunicazione nei confronti del Pubblico Ministero: il Collegio distingue la comunicazione per l'esecuzione dalla notifica ad uso impugnazione e ritiene non necessaria una seconda comunicazione formale della sola parte di rigetto
art. 153 cod. proc. pen.
Norme sulla comunicazione agli organi investigativi; la Corte utilizza il concetto di "comunicazione" (meno formalistica della notificazione) per ritenere che la trasmissione per l'esecuzione renda conoscibile l'intero contenuto dell'atto al PM
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato dalle difese nel dibattito sull'eventuale natura camerale dell'atto; la Corte distingue gli atti adottati in camera di consiglio da quelli di applicazione della misura
art. 64 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamo sulle modalità di comunicazione degli atti: la trasmissione per l'esecuzione deve avvenire con modalità proprie della comunicazione, quindi idonea a costituire conoscenza legale per il PM
artt. 585 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati dalle difese nel contrasto interpretativo sui termini/processo di impugnazione; contestata l'interpretazione del Tribunale in ordine alla decorrenza del termine di impugnazione
Massime di principio
- Per il Pubblico Ministero il termine per proporre l'appello avverso un'ordinanza cautelare che accolga solo in parte la richiesta decorre dalla data di trasmissione/"comunicazione per l'esecuzione" dell'atto alla segreteria della Procura: la trasmissione integra la conoscenza legale del provvedimento e fa decorrere il dies a quo
- Se il PM non include nel gravame un determinato indagato, il giudice d'appello non può legittimamente pronunciarsi su circostanze aggravanti relative a quel soggetto: riconoscimenti di aggravanti non devoluti violano il principio devolutivo e il diritto al contraddittorio
- Un appello del PM proposto oltre il termine perentorio previsto dall'art. 310 c.p.p. deve essere dichiarato inammissibile; la tempestiva eccezione della difesa impone il rigetto del gravame tardivo
- La qualificazione e motivazione delle esigenze cautelari deve essere chiara e specifica; motivazioni carenti o contraddittorie su esigenze cautelari possono essere censurate in sede di legittimità
- I difensori devono tempestivamente sollevare eccezioni di inammissibilità per tardività o di eccesso di gravame: tali vizi, attinenti al presupposto processuale dell'impugnazione o al perimetro del gravame, sono rilevabili anche d'ufficio e non sono sempre sanabili con successivi atti del PM
- In generale, la trasmissione per l'esecuzione di un provvedimento che contiene parti di accoglimento e di rigetto non richiede una seconda comunicazione formale ai fini di far decorrere i termini di impugnazione del PM; la prassi e la giurisprudenza consolidata individuano nella data di trasmissione alla Procura il momento rilevante
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