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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22631/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra più condanne: a) partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis) per fatti 2004-2009; b) tentata estorsione aggravata ex art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152 (conv. L.12/07/1991 n.203) commessa il 19/05/2011; c) partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis) dal 2017 al 2020. Il ricorrente sosteneva che la condotta associativa della sentenza a) fosse il collante del reato di estorsione b) e dei fatti associativi c), configurando un unico disegno criminoso e quindi la continuazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati gli argomenti del ricorrente: ha valorizzato la distanza temporale tra i fatti (cessazione del legame associativo al 2009 vs estorsione nel 2011), l'assenza di prove che l'estorsione fosse programmata al momento dell'ingresso nell'associazione o finalizzata al rafforzamento dell'organizzazione, e la diversità temporale e strutturale delle due partecipazioni associative (cosca Vrenna - Corigliano - Bonaventura per il primo periodo; cosca Megna per il secondo). La Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la presenza dell'aggravante ex art. 7 non equivale automaticamente alla partecipazione all'associazione mafiosa e che per riconoscere la continuazione tra associazione mafiosa e reati fine è necessario dimostrare la preventiva programmazione di tali reati al momento dell'adesione. Per questi motivi il rigetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; richiede elementi fattuali che dimostrino la continuità dell'offesa tra le condanne. La decisione impugnata ha legittimamente ritenuto assenti gli elementi di continuità richiesti.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fattispecie di partecipazione ad associazione mafiosa. La Corte ha distinto partecipazioni riferibili a periodi e compagini diverse e ha ritenuto che la mera tendenza a delinquere o il ripetersi di ruoli non siano di per sé sufficienti a dimostrare l'unicità di un disegno criminoso idoneo a determinare la continuazione.

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito con L. 12 luglio 1991 n. 203)

    Aggravante relativa all'uso del metodo mafioso. La Corte ha evidenziato che la sussistenza dell'aggravante ex art. 7 non implica automaticamente la partecipazione all'associazione mafiosa né giustifica da sola il riconoscimento della continuazione tra reati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per il ricorso rigettato.

Massime di principio

  • La continuazione ex art. 671 c.p.p. tra una partecipazione ad associazione mafiosa e reati 'fine' richiede prova che i reati fine fossero programmati o prevedibili al momento dell'adesione all'associazione; la semplice appartenenza o la successiva commissione di reati non è automaticamente sufficiente.
  • L'aggravante ex art. 7 d.l. 152/1991 (metodo mafioso) non equivale di per sé a prova di partecipazione all'associazione mafiosa e non determina automaticamente la continuità tra reati diversi.
  • La distanza temporale, il mutamento della compagine associativa o del vertice e periodi di carcerazione possono interrompere il collegamento necessario per riconoscere la continuazione; in presenza di diversi periodi associativi va documentata la persistenza di un medesimo disegno criminoso.
  • Per sostenere la continuazione è utile produrre elementi concreti e specifici: pianificazioni, ruoli e compiti mantenuti nell'organizzazione non occasionali, comunicazioni/intercettazioni che dimostrino programmazione o finalità comuni, legami operativi tra i diversi episodi.
  • Accertamenti generici sulla tendenza a delinquere o riferimenti vaghi a comportamenti ripetuti non sono sufficienti; la prova deve essere puntuale e riferita alla previsione/programmabilità degli atti criminali già al momento dell'ingresso nell'associazione.

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