Sentenza n. 322/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di revoca delle misure di temporanea accoglienza, identificato con il protocollo uscita -OMISSIS- del 13.10.2025, notificato in data 02.12.2025; nonché ogni altro provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque inerente, per quanto occorrer possa ed in parte qua; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.3.2026: ricorso avverso il medesimo provvedimento di revoca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di temporanea accoglienza per rifiuto di trasferimento presso altra struttura
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca delle misure di accoglienza disposta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015, dopo che egli non si era presentato alla partenza per un trasferimento verso un centro di accoglienza in Sardegna. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. 142/2015, per erroneo inquadramento della fattispecie e mancata considerazione della natura discrezionale della revoca; eccesso di potere per mancata personalizzazione, difetto di motivazione e automatismo sanzionatorio; violazione degli artt. 3, 7 e 21-bis l. 241/1990 e dell’art. 10 d.lgs. 142/2015; mancata corrispondenza tra il comportamento contestato, la condotta tipizzata dalla legge e la condotta effettivamente tenuta, che sarebbe dipesa da confusione e difficoltà linguistiche; travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 20 della direttiva 2013/33/UE. Con i motivi aggiunti ha inoltre sostenuto che la sospensione ex lege dell’efficacia del rigetto della domanda di protezione internazionale, disposta dal Tribunale di Trieste, aveva fatto riespandere il suo status di richiedente e il diritto alle misure di accoglienza, denunciando anche l’ulteriore difetto di istruttoria e motivazione dell’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato il provvedimento di revoca. Il Collegio ha ritenuto fondata la censura relativa al difetto di motivazione. Dagli atti risultava che il ricorrente, in sede partecipativa, aveva presentato due scritti nei quali si scusava, dichiarava di non avere compreso di essere destinatario della partenza, manifestava disponibilità a essere trasferito e rappresentava difficoltà linguistiche e confusione circa le modalità degli spostamenti. La Prefettura aveva qualificato tali giustificazioni come non attendibili senza indicare adeguatamente le ragioni del giudizio di inattendibilità e senza confrontarsi con la situazione individuale dell’interessato. Secondo il TAR, la revoca delle misure di accoglienza deve essere adottata in modo individuale, obiettivo e imparziale, deve essere motivata e deve basarsi sulla particolare situazione della persona interessata, come previsto dall’art. 20, par. 5, della direttiva 2013/33/UE, oltre che dall’art. 3 l. 241/1990. L’esito ha comportato anche l’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015
La disposizione è stata richiamata quale base normativa del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, ma il provvedimento è stato ritenuto illegittimo per carenza di motivazione e mancata considerazione della situazione individuale.
art. 20, par. 5, direttiva 2013/33/UE
Le decisioni relative alla riduzione o alla revoca delle misure di accoglienza “sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate” e “sono basate sulla particolare situazione della persona interessata”.
Le decisioni di riduzione o revoca delle misure di accoglienza richiedono una valutazione individuale, obiettiva e imparziale, adeguatamente motivata e riferita alla particolare situazione del richiedente.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione idonea del provvedimento amministrativo; nel caso concreto la motivazione era insufficiente perché si limitava a definire inattendibili le giustificazioni senza spiegare adeguatamente le ragioni.
art. 10 d.lgs. 142/2015
artt. 7 e 21-bis l. 241/1990
art. 82 d.P.R. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle competenze relative al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza nei confronti di un richiedente protezione internazionale non può fondarsi su un automatismo sanzionatorio, ma deve essere adottata mediante una valutazione individuale, obiettiva e imparziale, basata sulla particolare situazione della persona interessata.
- Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è illegittimo per difetto di motivazione quando l’amministrazione si limiti a dichiarare inattendibili le giustificazioni del richiedente senza esaminarne specificamente il contenuto e senza indicare le ragioni dell’inattendibilità.
- Nella valutazione del rifiuto o della mancata esecuzione di un trasferimento, l’amministrazione deve considerare le difficoltà linguistiche, la possibile confusione sulle modalità operative e le concrete dichiarazioni di disponibilità dell’interessato a rispettare le regole dell’accoglienza.
- Il requisito della motivazione individuale e proporzionata delle decisioni di revoca delle misure di accoglienza deriva sia dall’art. 20, par. 5, della direttiva 2013/33/UE sia dall’obbligo generale di motivazione previsto dall’art. 3 l. 241/1990.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1423/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1424/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1426/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →