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Legge

L.R. Lombardia 8/2025

Legge di semplificazione 2025

Normativa regionaleL.R. Lombardia 8/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica numerose discipline regionali lombarde in materia di pubblicità legale degli atti di concessione, programmazione negoziata, agricoltura montana, commercio/turismo, tatuaggi e piercing, sanità, governo del territorio ed energia rinnovabile. Introduce anche nuove regole sui soppalchi e coordina le procedure VIA per impianti FER e grandi derivazioni idroelettriche. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, salvo termini specifici per regolamenti e delibere.

Legge di semplificazione 2025 della Regione Lombardia

Legge di semplificazione 2025 della Regione Lombardia

La legge interviene in modo trasversale su più testi regionali lombardi, con finalità di semplificazione amministrativa, riordino procedurale e aggiornamento della disciplina in materia edilizia ed energetica. Le modifiche producono effetti sul territorio della Regione Lombardia e, salvo diverse previsioni, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge.

Pubblicità legale degli atti di concessione e bandi

La disciplina regionale sulla pubblicazione degli atti amministrativi è estesa alle altre forme di pubblicità legale. Per gli atti della dirigenza della Giunta regionale relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici a imprese, persone ed enti pubblici o privati, è prevista la pubblicazione nel sito informatico regionale dedicato a bandi e avvisi, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009, salvo la notifica diretta agli interessati nelle forme di legge.

Resta prevista, per gli avvisi e bandi già adottati fino alla data di entrata in vigore della legge di semplificazione 2025 e per i quali fosse già prevista la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale, la prosecuzione della pubblicazione sul medesimo Bollettino. La stessa disciplina si estende anche agli atti di concessione adottati da soggetti che operano su incarico regionale o come organismi intermedi delegati nell’attuazione di programmi finanziati con risorse europee.

Programmazione negoziata e ALS

Per la programmazione negoziata di interesse regionale viene ampliata la possibilità per le amministrazioni locali di presentare alla Regione, in alternativa alla proposta di partecipazione all’accordo di programma, una proposta di ALS. La proposta deve essere redatta sulla base del Programma regionale di sviluppo e dei relativi aggiornamenti nel documento di economia e finanza regionale e nella nota di aggiornamento, nonché secondo lo schema previsto dalla normativa regionale.

Dopo la condivisione tecnica dei contenuti da parte della Regione, le amministrazioni locali possono promuovere l’accordo e approvare contestualmente l’ipotesi di ALS. L’adesione della Regione all’ALS vale come assenso sul contenuto dell’ipotesi concordata con le amministrazioni locali interessate. Il regolamento attuativo regionale deve essere aggiornato entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge.

Contributi per la ricomposizione fondiaria nelle aree agricole montane

La disciplina dei contributi economici per la ricomposizione fondiaria nelle aree agricole montane viene resa più puntuale. I terreni acquistati devono avere superficie complessiva non superiore a 30.000 metri quadrati e devono essere classificati come agricoli nei PGT oppure assoggettati ai piani di indirizzo forestale.

Viene inoltre eliminato il riferimento al singolo atto notarile e si precisa che alcuni termini decorrono dalla scadenza del termine di presentazione fissato dal bando. È soppressa una specifica lettera del comma sui requisiti/condizioni di accesso, con conseguente semplificazione della procedura.

Commercio e fiere; vendita di prodotti alimentari artigiani

Nella disciplina regionale del commercio e delle fiere viene aggiornato il richiamo alla normativa turistica, sostituendo il riferimento alla precedente legge regionale sul turismo con quello alla legge regionale n. 27/2015 e limitando il rinvio ad alcuni articoli specifici.

Per le imprese artigiane che vendono prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato, l’attività può svolgersi nei locali di produzione, nei locali adiacenti oppure in entrambi, ampliando la formulazione precedente che faceva riferimento solo ai locali adiacenti.

Tatuaggio e piercing

Per le attività di tatuaggio e piercing viene chiarito che il regime riguarda l’avvio delle attività e il subingresso. Inoltre, l’esercizio in occasione di fiere o altri eventi pubblici è subordinato alla presentazione di SCIA che attesti il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 206/2007 per i cittadini dell’Unione europea e, per quanto applicabile, per i cittadini di Paesi terzi.

Sanità e attività funebri

Nella disciplina sanitaria regionale si precisa che il personale delle imprese funebri può svolgere attività di mero volontariato nell’ambito dei servizi e delle attività regolati dalla norma, pur restando fermi i limiti ordinari dell’attività professionale.

Governo del territorio e soppalchi

La legge modifica un rinvio tecnico nella disciplina urbanistico-edilizia e introduce una specifica sezione sui soppalchi. La Regione promuove la realizzazione di soppalchi ad uso residenziale e per ufficio nelle singole unità immobiliari esistenti a destinazione residenziale con altezze idonee, qualificandoli come ristrutturazione edilizia.

La realizzazione è ammessa anche in deroga ai limiti di piano e ai regolamenti edilizi comunali, purché siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie e specifiche altezze minime interne. Sono previsti oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione calcolati sulla superficie lorda resa agibile. Occorre comunque il previo titolo abilitativo edilizio.

Energia da fonti rinnovabili e riparto di funzioni amministrative

La disciplina regionale sugli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è aggiornata per recepire il d.lgs. 190/2024. Vengono ridefinite le competenze di Regione, Province/Città metropolitana e Comuni per autorizzazioni, procedura abilitativa semplificata, grandi derivazioni idroelettriche, impianti fotovoltaici flottanti, impianti di accumulo ed elettrolizzatori.

La Giunta regionale dovrà adottare modulistica esclusiva digitale, regole di interoperabilità con la piattaforma SUER, linee guida aggiornate e, entro 120 giorni, un regolamento su effetto cumulo, frazionamento artificioso, garanzie finanziarie, compensazioni territoriali e oneri istruttori. Vengono inoltre previsti criteri per l’adeguamento della disciplina delle concessioni idroelettriche alla normativa statale sopravvenuta.

VIA per grandi derivazioni idroelettriche e impianti FER

Per la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica si introduce un coordinamento con le procedure regionali di VIA: la documentazione tecnica può essere pubblicata su SILVIA, con tutela della riservatezza delle informazioni sensibili. Gli esiti delle valutazioni ambientali sono resi nell’ambito della procedura di gara/conferenza di servizi. Gli oneri istruttori devono essere aggiornati con deliberazione della Giunta entro 90 giorni dalla legge collegata 2026 e si applicano ai procedimenti avviati dopo la pubblicazione della delibera.

Per i progetti FER, la competenza VIA/verifica di assoggettabilità è distribuita tra Province/Città metropolitana e Regione secondo la tipologia di impianto; se la verifica nell’ambito del procedimento unico comporta l’assoggettamento a VIA, l’istanza di autorizzazione unica viene archiviata e il proponente deve presentare istanza ai sensi dell’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

Per l’attuazione delle sole previsioni finanziariamente rilevanti dell’articolo 10 è autorizzata una spesa di 166.178 euro per l’esercizio 2025, coperta con risorse già stanziate. Tutte le altre disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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