Cassazione Penale, Ordinanza n. 33289/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia depositata dopo la proposizione dell'impugnazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 ss. c.p.p. dal Tribunale di Napoli, relativa a un capo di imputazione per furto in abitazione in concorso. Dopo il deposito del ricorso, però, è intervenuta rinuncia al medesimo ricorso, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e congiuntamente dall'imputato. La Corte rileva tale rinuncia e dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base procedurale della sentenza impugnata emessa a seguito di patteggiamento
artt. 444 ss. c.p.p.
indicati come riferimento del rito speciale applicato
art. 624-bis c.p.
indicato come reato oggetto della sentenza impugnata
art. 110 c.p.
richiamato per la configurazione concorsuale del reato
art. 591 c.p.p.
non espressamente citato nel testo, ma il ricorso è dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia; il testo non specifica ulteriori norme
Cassa delle ammende
destinataria della somma di euro 500 posta a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se validamente sottoscritta dall'imputato e dal difensore munito di procura speciale e depositata prima della decisione, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla Corte.
- Quando la Corte decide unicamente sulla rinuncia al ricorso, non affronta il merito della sentenza impugnata né la fondatezza dei motivi di doglianza.
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