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Sentenza

Sentenza n. 153/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento emesso da INPS Udine in data 16/01/2024 n. Fascicolo 202100079708TF, n. Pratica 002202100109346 nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e di tutti gli atti presupposti, preparatori connessi e consequenziali. e per il conseguente accertamento e dichiarazione del diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 6 bis l. 387/1987; nonché per il riconoscimento della rideterminazione, del ricalcolo e dellariliquidazione del trattamento di fine servizio. IN OGNI CASO: spese legali rifuse comprensive di CPA.

Giustizia amministrativa202500295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: provvedimento dell’INPS di diniego della rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’INPS e ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al beneficio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente rideterminazione, ricalcolo e riliquidazione del trattamento di fine servizio. La pretesa riguardava l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali, nonostante la cessazione dal servizio a domanda. L’INPS ha resistito sostenendo, implicitamente secondo quanto ricostruito nella motivazione, l’inapplicabilità del beneficio in tale ipotesi, anche in relazione alla disciplina della base pensionabile, all’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 e al termine previsto dall’art. 6-bis per la presentazione della domanda.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e ha dichiarato l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha chiarito che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita; che l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente disciplina limitativa del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis non ha natura decadenziale, ma serve esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    La disposizione riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare e il termine per la domanda non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    La norma riguarda la sola base pensionabile definita ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell’indennità di buonuscita.

  • art. 11 legge n. 231/1990

    La sua abrogazione non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987; non è quindi vigente la limitazione del beneficio alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010

    L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, disposta dalla norma, non comporta la reviviscenza della disciplina anteriormente sostituita.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Impone all’amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato, all’atto del passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
  • L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
  • L’abrogazione di una disposizione che aveva sostituito una precedente disciplina non determina, in assenza di una specifica previsione, la reviviscenza della disposizione originaria; pertanto, non rivive la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

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